Termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito di opposizione all’esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 20 Ottobre 2021. Pres. Vivaldi. Est. Tatangelo.
Esecuzione sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c.
Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione. (massima ufficiale)