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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2623 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Dicembre 2008, n. 28909. Est. D'Alessandro.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di Registro - Applicazione dell’imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Sentenza di rigetto dell'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Obbligo solidale delle parti ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità al curatore del fallimento - Sussistenza.


In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta, mentre, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge fallimentare, il curatore è parte necessaria del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento; ne consegue che il curatore è obbligato al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza resa sul giudizio di opposizione, a nulla rilevando che egli si sia costituito o meno. (massima ufficiale)

Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 19 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Curatela del fallimento della s.n.c. F.lli Prassino di Prassino Pasquale e Prassino Amelia nonché del fallimento dei soci illimitatamente responsabili Prassino Pasquale e Prassino Amelia, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 88, presso l'avv. Giorgio Recchia, rappresentata e difesa dall'avv. GRILLO Carlo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 39/32/03 del 12/12/03;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/10/08 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D'Alessandro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento della s.n.c. F.lli Prassino di Prassino Pasquale e Prassino Amelia nonché il fallimento dei soci illimitatamente responsabili Prassino Pasquale e Prassino Amelia propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato il loro appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso da essi proposto contro l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di registro relativa a sentenza di rigetto dell'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita ed il Ministero delle Finanze ha depositato un mero atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 30 e 31, e, con il secondo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, i ricorrenti si dolgono che il giudice tributario abbia ritenuto che il curatore sia ricompreso tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza di rigetto dell'opposizione a dichiarazione di fallimento.
1.1.- I due motivi sono infondati.
Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro e d'altro canto, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 3, il curatore è parte necessaria del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Ne discende, dunque, che il curatore è obbligato al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza resa nel giudizio in questione, a nulla rilevando che si sia costituito o meno. 2.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008