Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26215 - pubb. 25/11/2021

Revocatoria fallimentare dei pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore

Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2021, n. 26244. Pres. Ferro. Est. Dolmetta.


Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), L.F. - Compenso del liquidatore - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento



Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della "par condicio creditorum". (massima ufficiale)


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