Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26202 - pubb. 23/11/2021

La sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria?

Tribunale Reggio Emilia, 18 Novembre 2021. Est. Morlini.


Sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza non passata in giudicato - Ammissibilità della sola sospensione ex art. 337 c.p.c. - Fondamento - Conseguenze

Prove atipiche - Configurabilità - Valore probatorio - Casistica - CTU resa in altri giudizi



Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 comma 2 c.p.c.

L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4320/2017 promossa da:

omissis

FATTO

La presente controversia perviene a questo Giudice civile a seguito della separazione disposta da parte del Giudice del lavoro di una delle domande inizialmente davanti a lui proposte, e cioè la domanda di Ida F., Giulia D. e Stefania D. di ottenere, ex aliis, il risarcimento del danno iure proprio sofferto a seguito della morte del proprio congiunto Iames D., riconducibile alla malattia professionale costituita da una patologia neoplastica da esposizione ad amianto, id est mesotelioma, addebitata ai datori di lavoro Landini s.p.a. di Landini cav. Mirco e Evergreen s.r.l. società unipersonale.

Il Giudice civile inizialmente procedente, su concorde istanza delle parti, ha sospeso il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del Giudice del lavoro sulla sussistenza o meno della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., nonché del nesso causale tra mansioni svolte e malattia professionale.

A seguito della sentenza di primo grado del giudice del lavoro, che ha ex aliis accertato la responsabilità di Landini s.p.a. nella causazione dell’evento e l’assenza invece di responsabilità di Evergreen, gli attori hanno chiesto di disporsi la prosecuzione del presente processo civile.

Il Giudice inizialmente procedente ha accolto la domanda di prosecuzione, osservando che, sulla base dell’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 10027/2012, definito in primo grado il procedimento della causa pregiudicante, la sospensione non è più necessaria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c.

Questo Giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, ha rigettato le richieste probatorie formulate dalle parti, e, preso atto che anche con la sentenza di secondo grado in sede lavoristica era stata confermata la responsabilità di Landini s.p.a. e l’assenza di responsabilità di Evergreen s.r.l., ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per le difese finali.

 

DIRITTO

a) Va innanzitutto ribadito che la causa può essere decisa pur senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento della causa pregiudicante.

E’ infatti noto che l’istituto della sospensione necessaria del processo, tradizionalmente volto all’esigenza di evitare il conflitto tra giudicati, nel tempo ha subito un sensibile ridimensionamento, dovendosi valorizzare anche le contrapposte esigenze della ragionevole durata del procedimento e dell’effettività della tutela, ciò che ha portato a ritenere non necessaria l’attesa del giudicato nella causa pregiudicante, considerando il riferimento al giudicato nell’articolo 297 c.p.c. non già come termine necessario di durata della sospensione, ma come termine a decorrere dal quale va necessariamente proposta la domanda di prosecuzione.

Pertanto, finché la causa pregiudicante penderà in primo grado, la causa dipendente resterà comunque soggetta a sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; ma negli ulteriori sviluppi processuali, si configurerà tuttavia la possibilità di sciogliere il vincolo necessario della sospensione ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo e sempre che il giudice non reputi opportuno mantenere lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza), facendo però ricorso all’esercizio del diverso e distinto potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337 comma 2 c.p.c.

Alla stregua di tali argomentazioni, le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza e confermando il precedente orientamento, hanno così anche recentissimamente enunciato il seguente principio di diritto: “Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 21763/2021, che dà sostanziale continuità a Cass. n. 17936/2018 e Cass. Sez Un. n. 10027/2012).

Da questo principio non vi è motivo di discostarsi.

Deriva che la presente controversia può essere definita anche se la sentenza di secondo grado resa nella causa pregiudicante, che ha confermato la statuizione di primo grado relativa alla responsabilità di Landini ed all’assenza di responsabilità di Evergreen, non è ancora passata in giudicato, non essendo spirato il termine per il ricorso in cassazione.

b) Venendo al merito, come più sopra chiarito oggetto di causa è l’accertamento della responsabilità datoriale in ordine al decesso di Iames D. a seguito di mesotelioma.

Ciò posto, detto accertamento può essere svolto sulla base delle prove atipiche integrate dalla sentenza del giudice del lavoro confermata sul punto in secondo grado, nonché dalle prove assunte nel procedimento lavoristico.

Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.

Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016, Cass. n. 17392/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.

L’ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).

Detto quindi che non si dubita dell’ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Venendo all’elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità la categorie.

Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).

Ai fini che qui rilevano, non è revocabile in dubbio che debbano essere considerate prove atipiche, tra le altre:

I verbali di prova espletati in altri giudizi.

Infatti, nel rito processualcivilistico manca una norma come quella dell’art. 238 c.p.p., che nel processo penale disciplina in modo generale l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, conferendo loro, laddove esse siano state formate in processi in cui l’imputato era parte, dignità di piena prova anche nel processo penale nel quale trovano ingresso.

Nel processo civile, invece, l’unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall’art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015).

La perizia resa in un diverso giudizio fra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008).

La sentenza resa in altro procedimento civilistico.

Infatti, la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato tra le parti ex art. 2909 c.c., può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. n. 840/2015, Cass. n. 4241/2013, Cass. n. 23446/2009, Cass. n. 11682/2003).

c) Proprio sulla base della sentenza del giudice del lavoro, confermata in secondo grado, nonché delle prove e della CTU esperite in sede lavoristica, deve pervenirsi all’affermazione della responsabilità di Landini s.p.a. in relazione ai fatti di causa.

 

Come infatti condivisibilmente e chiaramente illustrato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 22/2020 del 28/5/2020, confermata sul punto in secondo grado dalla sentenza della Corte Appello Bologna n. 703/2021 del 16/9/2021:

“Tanto premesso si rileva, innanzitutto, che, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato, D. Iames ha lavorato come dipendente di Itamiant snc ora Landini spa dal febbraio 1968 al novembre 1978 società che all’epoca produceva e lavorava manufatti di cemento amianto e dal novembre 1978 al dicembre 1985 alle dipendenze di U. Pro. Cem spa ora Evergreen srl che all’epoca produceva e lavorava manufatti di cemento amianto.

Dalla ctu espletata, dai chiarimenti resi dal ctu e dalla documentazione in atti è, altresì, risultato provato che D. Iames è morto per mesotelioma maligno.

Occorre, quindi, verificare se sussista il nesso di causalità tra il lavoro svolto da D. Iames presso le due società e il mesotelioma.

La ctu espletata in merito al nesso di causalità ha asserito che i primi dieci anni di esposizione all’amianto del lavoratore a partire dal 1966 presso Solaceam e Itamiant possono essere considerati causa sufficiente della patologia.

Ne consegue, quindi, che si deve escludere sulla base della ctu espletata che sussista il nesso di causalità tra il mesotelioma e l’esposizione all’amianto che D. Iames ha avuto presso U. Pro. Cem spa ora Evergreen srl.

Ne consegue, pertanto, che per questo assorbente motivo deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di Evergreen srl.

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di Landini spa si ritiene che considerate le deposizioni testimoniali, la documentazione in atti e le risultanze della ctu sussista il nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta da Dall’ Asta Iames e il mesotelioma, né considerati i chiarimenti del ctu lo stesso può essere escluso per il fatto che lo stesso ha lavorato in precedenza per tredici mesi presso Solaceam.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione in atti è, poi, risultato provato che il decesso di Dall’ Asta Iames è stato causato dal mesotelioma.

Dall'istruttoria espletata ed, in particolare, dalle deposizioni dei testi e dalla documentazione prodotta è, infatti, risultato provato che il lavoratore nel periodo in cui ha lavorato per Landini spa si è trovato esposto a notevoli quantitativi di polvere di amianto anche per la polverosità complessiva dell’ambiente di lavoro.

La teste Gilli Mimma che è stata dipendente dell’Itamiant per 9 anni, circa dal 1960 al 1970 ha, infatti, riferito che: “L’ambiente era tutto polveroso; c’era polvere dappertutto e ricordo che dovevamo portare i nostri indumenti a casa da lavare; preciso infatti che ha dato solo successivamente il grembiule di gomma, ma non ci ha mai munito di scarpe. Se portavamo del cibo, come ad esempio del pane, e si lasciava lì, si copriva completamente di polvere... Quando ho lavorato presso Itamiant non c’erano aspiratori né altri mezzi per l’abbattimento delle polveri; si aprivano soltanto un po’ i vetri delle finestre... né a me né ad altri lavoratori è stata mai data la mascherina antipolvere; non è stata data nemmeno agli addetti alla mola... confermo che le lavorazioni venivano effettuate in un unico ambiente, c’erano tutte le lavorazioni attinenti all’amianto... confermo che le operazioni di finitura e sbavatura dei manufatti venivano fatte manualmente; per fare le sbavature si utilizzava la mola che lasciava per terra i residui; tutti i giorni c’era una signora addetta alle pulizie (sig.ra Tondelli Maria) che passava per pulire da terra la polvere con un rastrello”.

Il teste Gianni Vecchi dipendente dell’USL che si occupava di igiene del lavoro dopo aver confermato la relazione prodotta sub doc n. 13 da parte ricorrente ha asserito che: “Ricordo che già negli anni ‘70 sono andato presso Itamiant e Uprocem. Il modo di procedere dell’asl era il seguente: facevamo l’ispezione e davamo indicazioni sulle modifiche da apportare alle lavorazioni a seguito dei rilievi e delle analisi che effettuavamo. Le relazioni venivano presentate al datore di lavoro e al rappresentante sindacale aziendale che quindi erano perfettamente a conoscenza della pericolosità dell’amianto.

Nel corso degli anni, nelle nostre relazioni davamo indicazioni di carattere igienico (come ad esempio la necessità di cambio d’abito finito il turno), nonché indicazioni di carattere tecnico (aspiratori). Le aziende nel corso degli anni qualcosa hanno fatto, nel senso che hanno ottemperato almeno in parte alle indicazioni tuttavia noi della asl abbiamo sempre rimarcato che, nonostante i dispositivi di sicurezza e prevenzione, il rischio era comunque altissimo, trattandosi di elemento cancerogeno, e ciò sia con il datore di lavoro che con il rappresentante sindacale. Preciso che Itamiant e tutte le altre aziende nel reggiano non hanno fatto le docce necessarie perché i lavoratori si potessero lavare prima di cambiarsi. Non so se abbiano fatto i doppi armadietti...Presso Itamiant veniva utilizzato sia l’amato blu (crocidolite) che amianto bianco (crisolito). Gli stessi sono stati utilizzati sino a quando l’azienda ha lavorato amianto... Quando sono andato a fare le ispezioni ho sempre rilevato che l’ambiente di lavoro di Itamiant era molto polveroso...Dopo che abbiamo fatto l’ispezione, abbiamo dato l’indicazione (non ricordo in che data, ma si può ricostruire tramite le relazioni) e sono stati messi gli aspiratori... Noi abbiamo detto che dovevano portare le mascherine antipolvere, ma i lavoratori di fatto non le utilizzavano. La ASL aveva riscontrato che l’azienda a volte aveva fornito le mascherine, ma – di fatto – per i lavoratori lavorare otto ore con la mascherina non era possibile, pertanto – di fatto – non venivano utilizzate... Le lavorazioni fatte in Itamiant e Uprocem erano fatte in un unico capannone, potevano esserci delle mezze pareti che, tuttavia, non isolavano l’ambiente... Tutto il processo produttivo dell’amianto comportava lavorazioni manuali e questo era il motivo per cui il rischio era elevatissimo.

Ad esempio, era manuale il caricamento dei sacchi di amianto e lo scaricamento nelle tramogge, nonché la finitura dei pezzi... Preciso che, inizialmente, i sacchi venivano portati a spalla e il contenuto versato nelle tramogge. A seguito delle sollecitazioni dell’usl è stato fatto un nastro trasportatore, in modo da automatizzare il processo, per cui i sacchi venivano messi sul nastro e si scaricavano automaticamente nelle tramogge... Non ho assistito alle pulizie dei locali, perché non venivano fatte durante le ispezioni, anche se era stata fatta presente la pericolosità di siffatte operazioni. Ho visto che i lavoratori, anziché cambiarsi, si pulivano con l’aria compressa, creando così la diffusione delle polveri, con grave rischio.... Da quanto ho sentito, i lavoratori portavano i vestiti a casa a lavare”.

Da dette deposizioni e dalle relazioni e verbali dell’Usl prodotti da parte ricorrente risulta l'esposizione a notevoli quantitativi di polvere d'amianto e la mancanza di mezzi di protezione e, comunque, la mancata adozione di misure per limitare l’esposizione alle polveri di amianto.

Si ritiene, altresì, che sussista nel caso di specie la responsabilità di Landini spa per violazione dell'articolo 2087 c.c. in quanto la stessa non ha adottato tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro l'esperienza la tecnica erano necessarie per tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 8204/2003, n. 2491/2008) “L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia).

Orbene dall’istruttoria espletata e dalle relazioni in atti risulta che il datore di lavoro non ha adottato o comunque non ha tempestivamente adottato le misure di prevenzione per limitare l’esposizione dei lavoratori alle polveri d’amianto.

Si osserva, infatti, che le mascherine non sono state fornite sin dall’inizio del rapporto di lavoro come emerge dalla deposizione della teste Gilli e che, comunque, successivamente quando sono state date non è stato monitorato il loro utilizzo, tanto che come riferito dal dott. Vecchi non venivano utilizzate.

Inoltre gli aspiratori sono stati installati solo successivamente, il datore di lavoro non ha provveduto a separare gli ambienti di lavoro e a dare disposizioni idonee per la pulizia degli ambienti.

Non risulta, inoltre, che datore di lavoro abbia fornito un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi connessi all'amianto (cfr. deposizione teste Bellinazzo).

Si rileva, poi, che sia dalle relazioni dell’Usl sia dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio risulta provato che all’epoca dei fatti erano comunque noti i danni derivanti dall’esposizione a polveri di amianto.

Il consulente ha precisato che: “A livello scientifico la correlazione causale tra mesotelioma e amianto si può considerare nota dai primi anni 70”.

Il consulente ha inoltre asserito che: “Negli anni nei quali il signor D. ha svolto la sua attività presso le società resistenti erano disponibili idonei mezzi di protezione in relazione all’esposizione all’amianto. I mezzi disponibili erano idonei a limitare la diffusione delle polveri nell’ambiente e l’esposizione dei lavoratori alle stesse e a prevenire il mesotelioma”.

Ha, poi, precisato che i mezzi di protezione utilizzati nelle varie aziende che lavoravano l’amianto erano in linea teorica idonei a diminuire il rischio ma non ad eliminarlo ed ha asserito che all’epoca i mezzi di protezione che sarebbero stati senz’altro in grado di eliminare il rischio di mesoteliama esistevano ma non venivano utilizzati dalle aziende produttrici di amianto.

Dalla ctu è, quindi, emerso sia che all’epoca esistevano dispositivi che avrebbero escluso il rischio, seppure gli stessi non fossero utilizzati dalle aziende che producevano amianto sia dispositivi atti a diminuire il rischio.

Nel caso di specie Landini spa non ha adottato i primi e ha adottato con ritardo e in maniera incompleta i secondi per quanto sopra detto.

Ne deriva, pertanto, che sia che si aderisca alla tesi dell’aumento del rischio con l’aumentare del livello di esposizione all’amianto sia che non vi si aderisca sussiste la responsabilità ex art. 2087 c.c. di Landini spa.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. Lav n. 24742/2018), infatti, “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.” e ( Cass. Lav n. 24217/2017) “In materia esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da absesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)”.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che sussiste la responsabilità sia ex art. 2087 c.c. della Landini spa per la morte di D. Iames”.

Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, e conseguentemente va accolta la domanda di risarcimento del danno iure proprio formulata dai ricorrenti, eredi di Iames D., nei confronti di Landini s.p.a. per il decesso del proprio congiunto, senza necessità di procedere ad una nuova istruttoria testimoniale così come richiesto dalla difesa di Landini, che peraltro nel giudizio davanti al Giudice del Lavoro aveva sollecitato la separazione delle cause.

Nulla deve invece statuirsi, nel merito, in ordine al rapporto processuale tra gli attori ed Evergreen, atteso che gli stessi attori, sin dalle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed all’esito del giudizio lavoristico di primo grado, avevano rinunciato alla domanda risarcitoria nei confronti di Evergreen.

d) Muovendo alla quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dagli attori per il decesso del proprio congiunto, va innanzitutto osservato che risulta inequivocabilmente la sussistenza e l’effettività del rapporto parentale, e quanto all’intensità dello stesso è addirittura provata la convivenza del signor D. con la moglie Ida e col figlio Stefano (cfr. all. 2 ricorso introduttivo davanti al Giudice del lavoro), nonché la cinquantennale durata del rapporto matrimoniale tra i coniugi D..

Non può quindi revocato in dubbio il diritto al risarcimento del danno morale per perdita parentale.

Ciò posto, si osserva che Ida F., di anni 72 al momento del decesso di Iames D., è la di lui vedova; Stefania D. è la figlia, di anni 49 al momento dei fatti; mentre Giulia D. agisce quale unico erede dell’altro figlio di Iames D., Stefano D., di anni 40 al momento dei fatti e poi deceduto nel 2017 all’età di 48 anni.

Trattasi quindi di quantificare il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita parentale relativa ad un marito e ad un padre, deceduto all’età di 79.

Nella consapevolezza della ovvia impossibilità di una attribuzione di tale pretium doloris in modo scientifico o matematico, ritiene il Tribunale, come da giurisprudenza dell’Ufficio, di tenere a mente per la liquidazione i parametri cd. del Tribunale di Milano, che indicano come risarcimento per la morte del coniuge o del genitore, una somma ricompresa tra € 168.250 ed € 336.500.

Pertanto, tenuto conto dell’età del deceduto e del coniuge sopravvissuto (rispettivamente 79 e 72 anni), tenuto conto che tale età deve essere valutata nella quantificazione del danno da perdita parentale ovviamente considerando l’importo tanto più alto quanto più alte sono le aspettative di vita dei soggetti coinvolti (cfr. anche la recentissima Cass. n. 10579/2021), stimasi equo quantificare in € 200.000 all’attualità, e quindi in una somma ricompresa tra i valori minimi e medi, il danno non patrimoniale subito da Ida F..

Similmente, tenuto conto dell’età del deceduto e della figlia sopravvissuta (rispettivamente 79 e 49 anni), stimasi equo quantificare in € 220.000 all’attualità il danno non patrimoniale subìto da Stefania D..

Infine, tenuto conto dell’età del deceduto e del figlio sopravvissuto (rispettivamente 79 e 40 anni), ma tenuto conto che il figlio sopravvissuto, convivente con i genitori all’epoca dei fatti, è poi deceduto per altra causa otto anni dopo, stimasi equo quantificare in € 180.000 all’attualità il danno non patrimoniale subìto da Stefano D. e riconosciuto all’erede Giulia D.: diversamente ad quanto opinato dalla difesa della Landini, è infatti del tutto pacifico che il diritto al risarcimento del danno morale da perdita parentale sia trasmissibile agli eredi se liquidato dopo il decesso del titolare del diritto stesso.

In tutta evidenza, poi, del tutto infondata è la pretesa di parte convenuta di ridurre l’entità del risarcimento per la somma erogata da INAIL come rendita, atteso che detta corresponsione nulla ha a che vedere con il danno non patrimoniale iure proprio vantato dagli eredi e non costituisce quindi alcuna duplicazione risarcitoria.

e) Per quanto concerne infine le spese di lite, occorre distinguere i rapporti processuali.

Nel rapporto tra gli attori ed il convenuto Landini, non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall’art. 91 c.p.c.: pertanto le spese, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dei vittoriosi attori, in solido, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra gli attori ed Evergreen (Landini non ha infatti proposto alcuna domanda trasversale nei confronti dell’altro convenuto Evergreen), va evidenziato che gli attori stessi hanno rinunciato alla domanda di condanna già con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed all’esito della sentenza lavoristica di primo grado, una volta emersa l’infondatezza alla luce della sentenza lavoristica: la correttezza del comportamento processuale della difesa attorea suggerisce quindi che le spese, da liquidare solo con riferimento alle prime tre fasi e non anche alla fase della decisione, possano essere compensate per due terzi, mentre il rimanente terzo, liquidato come da dispositivo in una somma prossima ai valori medi, sia comunque posto a carico degli attori in solido ed a favore di Evergreen.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

condanna Landini s.p.a. di Landini Cav. Mirco a pagare a F. Ida € 200.000;

condanna Landini s.p.a. di Landini Cav. Mirco a pagare a D. Giulia € 220.000;

condanna Landini s.p.a. di Landini Cav. Mirco a pagare a D. Stefania € 180.000;

condanna Landini s.p.a. di Landini Cav. Mirco a rifondere a F. Ida, D. Giulia e D. Stefania, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.713 per esborsi, € 25.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;

condanna F. Ida, D. Giulia e D. Stefania, in solido tra loro, a rifondere a Evergreen s.r.l. società unipersonale, un terzo delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale terzo in € 4.000, compensando tra le parti i rimanenti due terzi.

Reggio Emilia, 12/11/2021

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI