Procura Generale Cassazione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26148 - pubb. 10/11/2021

Nullità della CTU fondata su documenti tardivamente prodotti

Procura Generale della Cassazione, 22 Luglio 2021. Sost. Proc. Gen. Pepe.


CTU fondata su documenti tardivamente prodotti - No nullità relativa ma rilevabilità d'ufficio del vizio ed inutilizzabilità della CTU basata su detti documenti



Il dibattito in corso, e su cui è stato richiesto l’intervento regolatore delle Sezioni Unite, è quale sia il regime di nullità applicabile qualora il CTU utilizzi per la risposta ai quesiti documenti non prodotti dalle parti nei termini preclusivi previsti dal codice di rito: la tesi prevalente sembra essere quella della nullità relativa, ossia rilevabile solo su tempestiva eccezione di parte ex art. 157 c.p.c,, ma non mancano pronunzie di legittimità, anche recenti, che affermano essersi in presenza di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio.

La requisitoria della Procura generale opta decisamente per la soluzione della rilevabilità d’ufficio, evidenziando in sintesi che le preclusioni istruttorie rispondono a princìpì di ordine pubblico processuale sottratti alla disponibilità delle parti e il ricorso alla CTU non può essere lo strumento attraverso cui si aggirano di fatto tali preclusioni e si impedisce al giudice di rilevare la intempestività delle produzioni documentali.

La requisitoria, peraltro, ragiona in termini di inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione prodotta, senza utilizzare la categoria della nullità assoluta della CTU: la CTU non è nulla, ma è una fonte di convincimento inutilizzabile nella parte in cui si riferisce a documenti tardivamente prodotti, così come sono inutilizzabili dal giudice tali documenti appunto perché inammissibili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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