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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26145 - pubb. 10/11/2021.

Liquidazione coatta amministrativa, opposizione allo stato passivo e appellabilità del decreto


Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2021. Pres. Genovese. Est. Terrusi.

Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Appellabilità del decreto – Esclusione – Fondamento


Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. – consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato. (massima ufficiale)

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