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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26144 - pubb. 09/11/2021.

Esecuzione forzata, proroga della sospensione Covid e rimessione in termini dell’aggiudicatario


Tribunale di Udine, 11 Ottobre 2021. Est. Massarelli.

Esecuzione immobiliare - Vendita - Aggiudicazione - Termine per il versamento del saldo prezzo - Sospensione straordinaria -  Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Incolpevole perdita del potere in capo all’aggiudicatario - Rimessione nell’intero termine


Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (disposizione che ha ulteriormente prorogato la sospensione inizialmente prevista dall’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), l’aggiudicatario di un bene in data precedente alla normativa emergenziale Covid-19 ha diritto di essere rimesso in termini.

[Nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione ha rimesso in termini l’istante che il 15 gennaio 2020 si era reso aggiudicatario del bene staggito, motivando che anche attivandosi all’indomani della pubblicazione della sentenza che ha rimosso la norma dall’ordinamento, non avrebbe potuto depositare il saldo del prezzo in quanto le delibere bancarie di affidamento a suo favore erano ormai scadute.] (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Marco Quagliaro del Foro di Udine

TRIBUNALE di UDINE

Sezione seconda civile

Esecuzioni immobiliari

 

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. / 2012 

avviata da X

nei confronti di Y

Il G.E.

letta l’istanza dell’aggiudicatario;

visti i pareri espressi nel termine fissato;

rilevato che:

il termine per il deposito del saldo prezzo a carico dell’istante (pacificamente perentorio e non prorogabile dal giudice) è di 120 giorni dal 15.1.2020;

tale termine è però stato prorogato ex lege e senza soluzione di continuità dal 9.3.2020 al 31.12.2020 (prima dall’art. 83 D.L. 18/2020; poi dall’art. 54 ter del medesimo D.L., inserito dalla legge di conversione; infine dall’art. 4 D.L. n° 137/2020);

l’ulteriore proroga, disposta con l’art. 13 D.L. n° 183/2020, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n° 128/2021;

il residuo termine per l’aggiudicatario non decorso al 9.3.2020 (54 gg.) è dunque venuto a scadenza in data 8.3.2021 (posto il noto effetto retroattivo della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, col solo limite della salvezza dei diritti medio tempore quesiti, in questo caso non ravvisabili);

il precedente provvedimento del 22.7.2020 è irrilevante, in quanto emesso senza considerare che comunque i termini processuali nell’esecuzione in oggetto erano all’epoca sospesi per intero ed ex lege fino al 31.12.2020;

rilevato che la scadenza intervenuta, pur giuridicamente indiscutibile, integra una situazione di incolpevole perdita del potere in capo all’aggiudicatario, che solo a posteriori si è trovato a verificare che una disposizione di legge su cui prestava affidamento è stata dichiarata in realtà illegittima nell’ordinamento costituzionale con effetti ex tunc;

rilevato che l’istante, anche se si fosse attivato il giorno dopo la pubblicazione sulla GURI della sentenza n° 128/2021, non avrebbe comunque potuto depositare il saldo del prezzo, in quanto le delibere di affidamento a suo favore erano ormai scadute;

rilevato che non è esigibile dai privati un comportamento che prescinda dal disposto sospensivo di una legge in vigore, benché la stessa sia oggetto di giudizio di sua illegittimità costituzionale; nel caso specifico, non è esigibile che l’aggiudicatario chiedesse il rinnovo delle delibere di affidamento (scadute ad inizio maggio 2021) nonostante l’apparente persistenza della sospensione dei termini per il saldo prezzo fino a tutto il mese di giugno 2021;

rilevato che ciò consente di affermare che l’aggiudicatario non è stato in grado di rispettare il termine perentorio per il saldo prezzo per ragioni a lui non imputabili, e rilevanti ex art. 153 c.p.c.; rimette l’aggiudicatario nell’intero termine per il deposito del saldo prezzo, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.

Udine, 11/10/2021.

Il Giudice dell’esecuzione

Dott. Lorenzo Massarelli