Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26120 - pubb. 03/11/2021

Contratto di fideiussione omnibus redatto in conformità allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005

Tribunale Napoli, 22 Ottobre 2021. Pres. Raffone. Est. Del Bene.


Jus variandi - Mutatio libelli - Modifica della domanda entro i termini della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.

La disciplina dettata dalla legge n. 287 del 1990, che all’art. 2 prevede che le intese che hanno per oggetto o per effetto di ridurre o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, “sono nulle ad ogni effetto”. Il giudizio di disvalore contenuto nel divieto delle intese illecite a monte, si deve poter trasmettere anche al regolamento di interessi voluto dalle parti poiché consente il concreto dispiegarsi dell’effetto anticoncorrenziale vietato

L’eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria da illecito concorrenziale. Il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale



La modifica della domanda effettuata nella prima memoria ex 183 VI comma con la quale parte attrice chiede, in alternativa alla declaratoria di nullità totale della fideiussione omnibus già richiesta, la declaratoria di nullità parziale delle tre clausole ritenute violative della concorrenza, inerendo alla medesima vicenda sostanziale, non configura un’ipotesi di mutatio libelli.

Con specifico riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove venga accertato che le clausole del contratto (quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 riportate pedissequamente nel contratto per cui è stata spiegata l’azione) siano estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 della legge antitrust, si configura il rimedio della declaratoria di nullità.
Il vizio che colpisce le clausole della fideiussione, riproduttive del contenuto del modulo ABI, integra un’ipotesi di nullità “virtuale” ex art. 1418 comma 1 c.c. per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico economico. Ciò in quanto il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell’intesa anti competitiva tra imprenditori, sicché esso stesso è colpito da nullità, ponendosi in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza.
Il vizio riguarderà le sole clausole del contratto di fideiussione interessate dall’intesa, ai sensi e per gli effetti della previsione di nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c.
Ai sensi dell’art. 1419 c.c. la nullità parziale del contratto circoscritta soltanto ad alcune clausole dello stesso, determina la nullità totale del contratto solo laddove risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contratto colpita da nullità ed è insostenibile che il fideiussore avesse interesse ad inserire delle clausole a sé sfavorevoli.
In particolare viene in assorbente rilievo la deroga pattizia all’art.1957, comma 1° c.c., che consente all’istituto bancario di coltivare azioni recuperatorie nei confronti del fideiussore anche dopo la scadenza dei sei mesi ivi prevista per l’inizio delle medesime azioni nei confronti del debitore principale, altrimenti non consentita in caso di inerzia della banca verso quest’ultimo.

Il dies a quo da cui si deve far decorrere il termine prescrizionale non è il momento in cui è stato sottoscritto il contratto fideiussorio, ma quello in cui il danno è stato realmente percepito dal danneggiato, non essendo condivisibile l’assunto secondo il quale la lesione della libertà di scelta sia configurabile come fonte dell’obbligo.
Per accedere alla tutela risarcitoria da illecito anticoncorrenziale, tuttavia, il cliente - consumatore non può limitarsi a prospettare una limitazione della sua libertà di scelta, ma deve allegare e provare le concrete conseguenze che tale illecito ha determinato nella sua sfera personale e patrimoniale, in termini, ad esempio, di lesione dell’onore, del merito creditizio, ecc. Peraltro, se nel giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da illeciti anticoncorrenziali l’accertamento giudiziale deve partire dal considerare come di fatto già accertata la violazione della normativa Antistrust, per quanto attiene al nesso di causalità e al danno risarcibile torna ad espandersi pienamente il potere di accertamento giudiziale secondo i canoni tipici dello statuto della tutela aquiliana.
Nonostante il fideiussore sia stato indotto a stipulare un contratto a condizioni più deteriori, deve poter fornire adeguata dimostrazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli subite in ragione delle clausole di cui è stata dichiarata la nullità. (Pasquale Coppola) (Francesco Laezza) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Pasquale Coppola e Francesco Laezza




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