Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26113 - pubb. 30/10/2021

Accertamento in sede di opposizione allo stato passivo della consecuzione di procedure tra concordato preventivo e fallimento

Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2021, n. 24056. Pres. Genovese. Est. Nazzicone.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Consecuzione di procedure tra concordato preventivo e successivo fallimento -  Accertamento del giudice dell’opposizione - Finalità



In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento al fine di escludere, ex art. 168, comma 3, l.fall., la prelazione ipotecaria a favore di un credito concorsuale, ancorché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia accertato l'insolvenza del debitore già al tempo della sua ammissione alla procedura concordataria. (massima ufficiale)


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