Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26107 - pubb. 29/10/2021

Esecuzione forzata intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo e domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Settembre 2021, n. 25478. Pres. Spirito. Est. Cirillo.


Spese giudiziali civili - "Ius superveniens" - Responsabilità aggravata - Esecuzione forzata intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - Giudice competente - Individuazione



L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. (massima ufficiale)


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