Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2610 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Febbraio 2009, n. 3270. Rel., est. D'Agostino.


Prescrizione civile - Sospensione - Per rapporti tra le parti - Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - In genere - Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.



L'art. 2941, n. 6, del codice civile, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni, perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale; peraltro, esclusa l'interpretazione analogica in materia di cause di sospensione della prescrizione, nemmeno l'interpretazione estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-sistematico, atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell'interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 167 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 31789/2005 proposto da:
MOZZINI FRATELLI DI MOZZINI GARIBALDI & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI Mario, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGRI CARL'ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta procura speciale atto Notar FRANCO LUPO di ROMA del 24/02/06 rep. n. 80634;
- resistente con procura -
contro
COLLEGIO DEI LIQUIDATORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO - CON CESSIONE DEI BENI - DELLA MOZZINI FRATELLI DI MOZZINI GARIBALDI & C. S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/06/2005 R.G.N. 597/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato MAGRI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 168/03, respingeva la domanda presentata dalla Mozzini F.lli di Mozzini Garibaldi e C. SRL in liquidazione, intesa ad ottenere, nei confronti dell'INPS e del Collegio dei liquidatori del concordato preventivo con cessione dei beni della medesima società l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti dichiarati dall'Istituto nella procedura concorsuale. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile nel caso di specie la sospensione prevista dall'art. 2941 c.c., n. 6. L'appello proposto dalla società veniva respinto dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 176/05. La Corte ha rilevato che nel concordato preventivo con cessione dei beni al liquidatori, o al comitato dei liquidatori, viene attribuito il mandato irrevocabile alla liquidazione dei beni del debitore, con la conseguenza che dal momento della omologazione del concordato il potere di disporre dei beni passa dal debitore ai liquidatori i quali amministrano i beni medesimi nell'interesse di tutti i creditori; ne consegue che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2941 c.c., n. 6, secondo cui la prescrizione rimane sospesa "tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata".
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Mozzini srl in liquidazione ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello non ha considerato che l'eccezione di sospensione della prescrizione, da ritenersi eccezione in senso stretto, non è stata introdotta ritualmente in quanto l'INPS nel costituirsi nel giudizio di primo grado si è limitata ad invocare la sospensione della prescrizione senza dedurre e provare di aver amministrato i beni della società in forza di legge o di provvedimento giudiziale; 2) violazione dell'art. 2941 c.c., n. 6 e art. 1979 c.c., e L. Fall., artt. 167, 168 e 182, perché la Corte territoriale non ha considerato che durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e che, ove non disposto diversamente, come nella specie, gli organi della procedura hanno la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto della cessione, per cui deve escludersi che il debitore sia titolare di beni assoggettati all'amministrazione altrui, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 2941 c.c., n. 6;
in ogni caso l'amministrazione dei beni si trasferisce in capo al liquidatore o al comitato dei liquidatori e non alla totalità dei creditori concorsuali, ne' è pensabile che il liquidatore, organo della procedura di natura officiosa e pubblicistica, sia un mandatario dei creditori, ragione per cui, anche per tali motivi, l'invocata sospensione non può operare nella fattispecie in esame. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15661/2005, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno riconosciuto all'eccezione di interruzione della prescrizione natura di eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Le stesse ragioni poste dalle Sez. Un. a fondamento della natura di eccezione in senso lato dell'interruzione della prescrizione (costituire essa una controeccezione non assimilabile al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto, sia perché la legge non ha riservato espressamente ad un soggetto il potere di rilevazione, sia perché il fatto integratore dell'eccezione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile dal solo titolare) valgono anche per l'eccezione di sospensione della prescrizione. È pertanto insussistente la decadenza rilevata dal ricorrente. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Questa Corte, con sentenza n. 17060 del 2007, ha già avuto modo di affermare che l'art. 2941 c.c., n. 6, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente al rapporto tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome e per conto dei creditori concordatali, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal Tribunale. Nè una interpretazione estensiva (quella analogica è certamente esclusa in materia di cause di sospensione della prescrizione, vedi tra le tante Cass. n. 734/1999, 12754/1995, 7898/1994) potrebbe giustificarsi sul piano logico sistematico, atteso che le cause di sospensione si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto, o comunque di difficoltà, ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti (che nel caso di cui al n. 6 della norma si caratterizzano per l'essere i beni di una parte amministrati dall'altra), mentre nel caso di specie il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell'interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti, ma ad attenersi alle direttive del Tribunale.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Infatti nel giudizio di appello si è discusso della sola causa di sospensione sopra esaminata e poiché la medesima non sussiste, può senz'altro concludersi, in accoglimento della domanda della Mozzini s.r.l., per la dichiarazione di estinzione per prescrizione del credito dell'INPS.
La particolarità della questione giuridica trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo dell'INPS. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009