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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2608 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2009, n. 5304. Rel., est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Conseguenze - Sospensione della procedura nelle more dell'ammissione del credito ex art. 101 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione - Accantonamento ex art. 113 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione.


L'art. 101 legge fallimentare, nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, nè comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 legge fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica. (massima ufficiale)

Massimario, art. 101 l. fall.

Massimario, art. 112 l. fall.

Massimario, art. 113 l. fall.

Massimario, art. 118 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Lucio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso l'avvocato ROMANO CORRADO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. ANTONIO FALCE di ROMA - Rep. n. 80.768 del 02.08.04;
- ricorrente -
contro
CURATORE AVV. TRINCHIERI RANIERO DEL FALLIMENTO DELLA AMERICAN BOATS DI MARINELLI ANNAMARIA E DI QUEST'ULTIMA IN PROPRIO;
- intimato -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. proponeva, in data 28/5/04, reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato del 20/4/04, con il quale era stato dichiarato esecutivo il piano di riparto del fallimento della American Boats di Annamaria Marinelli e di quest'ultima in proprio, lamentando l'ingiustificata esclusione dal piano di riparto, essendo il credito da essa vantato nel confronti dei falliti non contestato nel merito dagli organi della procedura, e dovendosi imputare la pendenza del giudizio di insinuazione tardiva, avente per oggetto l'accertamento di tale credito, all'illegittimo provvedimento del giudice delegato che, anziché ammettere il credito con decreto nella "fase camerale", aveva rinviato il procedimento per "la fase contenziosa", nonostante la non contestata sussistenza del credito.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposta la rinnovazione del piano di riparto sulla considerazione della illegittima menzione della esclusione della BNL o, comunque, della mancata previsione di una riserva a favore della banca.
La Corte d'appello di Roma, con provvedimento del 30.6.04 respingeva il reclamo.
Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione la BNL sulla base di un unico motivo cui non resiste il fallimento intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la BNL spa si duole della esclusione del proprio credito privilegiato dal piano di riparto, ovvero della mancata previsione di una riserva a suo favore, risultando pendente il giudizio di insinuazione tardiva.
Va premesso che il tribunale nel rigettare il reclamo ha rilevato che una insinuazione tardiva al passivo del fallimento non può impedire la dichiarazione di esecutorietà del piano di riparto finale, così come non può impedire la chiusura del fallimento ne' può costituire ragione per disporre un accantonamento delle somme a salvaguardia di un credito ancora non ammesso.
Inoltre, il provvedimento impugnato ha rilevato che le questioni relative all'accertamento del credito vantato ed alla procedura di ammissione al passivo non potevano essere riproposte in sede di ripartizione dell'attivo. Tale motivazione appare del tutto conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che la L. Fall., art. 101, nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. Del resto, l'aspettativa avente ad oggetto il diritto futuro ed eventuale alla partecipazione, che sorgerà solo dall'accoglimento della domanda di ammissione (come è reso palese dal tenore della L. Fall., art. 112, secondo cui i creditori ammessi a norma della L. Fall., art. 101, concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvi i diritti di prelazione"), non può pregiudicare il diritto già acquisito dagli altri creditori, in virtù della conseguita esecutività del piano di ripartizione, al soddisfacimento nella misura da questo prevista. (Cass. 8575/98).
Ne consegue che la domanda di insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi comprese la dichiarazione di esecutività del piano di riparto e la chiusura del fallimento, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dalla L. Fall., art. 113, la cui previsione è da ritenersi tassativa in quanto derogante i principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica. (Cass. 8575/98; Cass. 1391/99; Cass. 9506/95;
Cass. 9901/04).
Infine va ribadita la correttezza della pronuncia del tribunale, laddove si è limitata a prendere atto della pendenza del giudizio di insinuazione tardiva al fallimento, non essendo in sede di reclamo avverso l'esecutività del piano di riparto possibile proporre censure relativamente alla procedura di verifica dello stato passivo ed alle conseguenti statuizioni.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009