Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26018 - pubb. 12/05/2018

L'estinzione del processo esecutivo si determina esclusivamente nelle fattispecie tipiche indicate dalla legge

Cassazione civile, sez. VI, 12 Aprile 2018, n. 9175. Pres. Amendola. Est. Tatangelo.


Estinzione del procedimento - Provvedimento e sua impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Atti e provvedimenti opponibili



L'estinzione del processo esecutivo si determina esclusivamente nelle fattispecie tipiche indicate dalla legge, che configurano ipotesi di anticipata conclusione della procedura, per rinunzia o qualificata inattività delle parti, senza il raggiungimento del suo scopo tipico, che è la soddisfazione del creditore procedente per effetto dell'attribuzione dei beni pignorati o degli importi ricavati dall'attività finalizzata alla loro liquidazione.

L'eventuale dichiarazione di "estinzione" pronunciata dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla distribuzione finale del ricavato della vendita, oltre ad essere un provvedimento non necessario, in quanto non previsto espressamente dalla legge, costituisce quindi una improprietà terminologica, ma non è tale da mutare la sostanza del provvedimento che effettivamente chiude il processo esecutivo.

Dunque, non risoccendo una fattispecie tipica di estinzione del processo esecutivo, non è applicabile il regime impugnatorio di cui all'art. 630 c.p.c., e l’eventuale provvedimento del giudice dell'esecuzione può essere impugnato esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


ORDINANZA

 

Fatti di causa

 

La Banca Alfa ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati in un processo di esecuzione immobiliare pendente contro Caia nonché Tizio, Mevia e Sempronio, nel quale era intervenuta quale titolare del diritto di ipoteca su uno degli immobili oggetto di espropriazione, e dal quale era stata esclusa.

 

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Arezzo.

 

Ricorre la Banca Beta S.p.A., sulla base di un unico motivo.

 

Resiste con controricorso Gamma S.p.A., quale rappresentante di Delta S.r.l., cessionaria dei crediti fatti valere dalla Banca Alfa.

 

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

 

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

 

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

 

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 512, 617 e 632 c.p.c. nonché degli artt. 2036, 2041 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la opposizione agli atti esecutivi dopo la estinzione della procedura esecutiva in cui era stata proposta».

 

Il ricorso è manifestamente infondato.

 

Occorre premettere che, come emerge chiaramente dagli atti, il processo esecutivo nell'ambito del quale è stata proposta la presente opposizione si è chiuso a seguito del provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati, e quindi non in seguito ad un provvedimento dichiarativo della sua estinzione, in senso tecnico, ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.c..

 

L'estinzione del processo esecutivo si determina esclusivamente nelle fattispecie tipiche indicate dalla legge, che configurano ipotesi di anticipata conclusione della procedura, per rinunzia o qualificata inattività delle parti, senza il raggiungimento del suo scopo tipico, che è la soddisfazione del creditore procedente per effetto dell'attribuzione dei beni pignorati o degli importi ricavati dall'attività finalizzata alla loro liquidazione (tali fattispecie sono previste dagli artt. 629 e ss. c.p.c.; ad esse va certamente aggiunta l'ipotesi regolata dall'art. 567, u.c., c.p.c., nonché quelle previste da eventuali altre disposizioni di legge che fanno espresso riferimento a tale istituto).

 

La definizione della procedura esecutiva che avviene con la distribuzione finale delle somme ricavate dalla vendita (o l'assegnazione dei beni o dei crediti pignorati) evidentemente non rientra in tali fattispecie, in quanto non costituisce un arresto anticipato ma, al contrario, la naturale e fisiologica definizione del processo esecutivo, per il raggiungimento del suo scopo finale.

 

L'eventuale dichiarazione di "estinzione" pronunciata dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla distribuzione finale del ricavato della vendita (in luogo della mera presa d'atto della avvenuta "definizione della procedura"), oltre ad essere un provvedimento non necessario, in quanto non previsto espressamente dalla legge, costituisce quindi una improprietà terminologica, ma non è tale da mutare la sostanza del provvedimento che effettivamente chiude il processo esecutivo, così come avviene del resto, in linea generale, nelle ipotesi in cui, al di fuori delle fattispecie tipiche di estinzione normativamente previste, venga pronunciato dal giudice dell'esecuzione un provvedimento (comunque sia esso denominato) di arresto del corso del processo esecutivo per la concreta impossibilità della sua prosecuzione e/o del raggiungimento del suo scopo (fattispecie queste da qualificarsi più propriamente come "dichiarazioni di improcedibilità del processo esecutivo", e non come fattispecie di estinzione, sebbene nella prassi esse vengano di frequente anche denominate come ipotesi di "estinzione atipica", con una formula verbale che in verità risulta foriera di equivoci; cfr. ad es., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601765 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 - 01).

 

In tutte le indicate ipotesi, comunque, non sussistendo una fattispecie tipica di estinzione del processo esecutivo, non è applicabile il regime impugnatorio di cui all'art. 630 c.p.c., e i relativi provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere impugnati esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

 

Ciò, in particolare, è da affermarsi in caso di chiusura del processo esecutivo conseguente al suo atto finale (approvazione definitiva del piano di riparto; assegnazione dei crediti o dei beni pignorati), laddove detto atto finale risulti viziato per irregolarità di carattere processuale. È evidente che in tali casi l'opposizione non può che essere diretta contro il provvedimento che si assume viziato, e che ha sostanzialmente definito il processo (cioè l'approvazione del riparto finale, con l'ordine di distribuzione delle somme, ovvero l'atto di assegnazione dei beni o crediti pignorati), e non richiede una specifica contestazione del conseguente provvedimento (comunque esso sia denominato) che dà atto dell'avvenuta conseguente chiusura della procedura (e che potrebbe anche del tutto mancare, come già rilevato).

 

La decisione impugnata risulta del tutto conforme ai principi di diritto fin qui enunciati, in quanto ha ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi da parte del creditore intervenuto del tutto pretermesso dalla fase distributiva (della quale non era stato neanche avvisato, per un errore del delegato), diretta contro il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione con contestuale "estinzione" del processo esecutivo (da qualificarsi, per quanto sopra osservato, come semplice presa d'atto della sua avvenuta definizione), ed ha conseguentemente escluso che essa potesse essere ritenuta "tardiva", e come tale inammissibile, in quanto proposta dopo la chiusura della procedura, limitandosi invece a verificare che fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c. dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato (circostanza in relazione alla quale non risultano comunque avanzate specifiche censure).

 

Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione posta con il ricorso, ivi inclusa quella relativa alla validità della procura del difensore del creditore intervenuto, della quale correttamente il tribunale si è limitato ad accertare la validità ai fini delle opposizioni endoesecutive, dovendosi evidentemente in tali termini qualificare, per quanto sin qui esposto, quella per cui è causa.

 

2. Il ricorso è rigettato.

 

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

 

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

 

per questi motivi

 

La Corte:

 

- rigetta il ricorso;

 

- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi €. 7.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

Così deciso in Roma, in data 15 febbraio 2018.