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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25996 - pubb. 06/10/2021.

Effetti sul contratto di appalto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore e prededuzione


Cassazione civile, sez. VI, 10 Settembre 2021. Pres. Bisogni. Est. Ferro.

Appalto – Sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore – Effetti sul contratto – Prededuzione – Esclusione


Qualora sia sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore, il contratto si sia sciolto e il curatore (ovvero il commissario dell'amministrazione straordinaria) intenda incassare il credito dall'appaltante pubblico, non trova più applicazione l'originaria regola dell'appalto (per cui il subappaltatore va pagato e in prededuzione), operando la prevalente disciplina comune della concorsualità, posto che il rapporto di appalto non è più pendente.

Il meccanismo delineato dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del 2006, il quale permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, va perciò riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia ancora in corso con un'impresa in bonis. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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