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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25935 - pubb. 24/09/2021.

Può accadere che il credito dell’attestatore non sia funzionale alla procedura nonostante il concordato preventivo sia stato dichiarato aperto?


Tribunale di Tivoli, 28 Maggio 2021. Pres. Coccoli. Est. Multari.

Concordato preventivo – Credito dell’attestatore – Prededuzione nel successivo fallimento – Revoca del concordato per inadeguatezza dell’attestazione


Se il tribunale, nel decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, rileva che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è irrimediabilmente errata, deve escludersi che l’attività svolta dall’attestare possa risultare di una qualche utilità per i creditori e ciò anche se la procedura sia stata dichiarata aperta.

Gli aspetti che in detta ipotesi impediscono l’ammissione al passivo in prededuzione del credito dell’attestatore nel successivo fallimento sono dunque di due specie: la mancanza del nesso di funzionalità dell’opera del professionista all’apertura del procedimento e quello dell’inadempimento all’incarico ricevuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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