Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25920 - pubb. 22/09/2021

Invalidità del decreto di trasferimento beni pignorati ex art. 586 c.p.c.

Cassazione civile, sez. II, 22 Giugno 2021, n. 17811. Pres. San Giorgio. Est. Carrato.


Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell’estensione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie



In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale). (massima ufficiale)


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