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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2591 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2009, n. 4630. Rel., est. Fioretti.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Riabilitazione del fallito - Condizioni - In genere - Chiusura del fallimento prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Conseguenze - Cessazione delle incapacità personali del fallito - Fondamento - Sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2008.


La chiusura del fallimento, ancorché intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, comporta il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità degli art. 50 e 142 l. fall. (nel testo precedente al d.lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione. (massima ufficiale)

Massimario, art. 50 l. fall.

Massimario, art. 142 l. fall.

Massimario, art. 143 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15893/2004 proposto da:
SIRAGUSA MARIA TERESA, SANSONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato NOBILONI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIARRUSSO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/12/2008 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2004 Siragusa Maria Teresa e Sansone Giuseppe proponevano reclamo alla Corte d'Appello di Palermo avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Agrigento il 19 febbraio 2004, che ne aveva respinto la istanza di riabilitazione. A sostegno del reclamo deducevano che il giudice di primo grado aveva errato nel negare la riabilitazione sul presupposto che non sarebbe stata data la prova dell'integrale pagamento dei crediti insinuati e successivamente desistiti, quando dallo steso decreto di chiusura del fallimento emergeva che l'attivo realizzato era stato ripartito con soddisfazione integrale dei creditori.
Con sentenza del 15.4-26.4.2004 la Corte adita rigettava il reclamo sul rilievo che dal decreto di chiusura del fallimento risultava che lo stesso era stato chiuso perché era stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo, ma i reclamanti non avevano fornito la prova del pagamento integrale di tutti i crediti ammessi al passivo. Avverso detta sentenza Siragusa Maria Teresa e Sansone Giuseppe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 143, 118 e 119, ex art. 360 c.p.c., n. 3 - Errata interpretazione del decreto di chiusura del fallimento.
Deducono i ricorrenti che il giudice a quo avrebbe dato una interpretazione ingiustificatamente restrittiva del disposto della L. Fall., art. 143, n. 1; inoltre non avrebbe data una corretta interpretazione del decreto di chiusura del fallimento, atteso che la dizione usata "per compiuta ripartizione finale dell'attivo", posta a giustificazione del provvedimento, denunciava che i creditori erano stati soddisfatti, con la conseguenza che il giudice a quo non avrebbe dovuto porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore onere di provare che i creditori ammessi al passivo erano stati integralmente soddisfatti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. Fall., artt. 143, 118 e 119.
Deducono i ricorrenti che il Tribunale fallimentare, nel vagliare la sussistenza dei requisiti per accordare il beneficio della riabilitazione, avrebbe dovuto tener conto, per evitare di vanificare lo spirito della legge, dando luogo alla irrogazione di sanzioni eccessivamente afflittive, della durata complessiva della procedura fallimentare, il che dovrebbe tenersi sempre presente anche a fini di equità sostanziale.
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di questione tuttora aperta, assume rilievo nel caso di specie la sentenza n. 39 del 25 febbraio 2008 della Corte Costituzionale, con la quale detta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, e art. 3 Cost., della L. Fall., artt. 50 e 142 di cui al R.D. n. 267 del 1942, nel testo vigente prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. Il R.D. n. 267 del 1942, art. 50, prevedeva: al comma 1, la istituzione, presso la cancelleria di ciascun tribunale, del registro dei falliti, nel quale avrebbero dovuto essere iscritti i nomi dei soggetti dichiarati falliti; al secondo coma la cancellazione delle iscrizioni solo a seguito di sentenza del tribunale; al comma 3 l'assoggettamento del fallito alle incapacità stabilite dalla legge, fino a quando non fosse intervenuta la cancellazione della iscrizione.
L'art. 142 della citata vecchia L. Fall., disciplinava gli effetti dell'istituto della riabilitazione, stabilendo, in particolare, testualmente al comma 1 "la riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento".
L'art. 50 della vecchia L. Fall., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma del fallimento e delle altre procedure concorsuali, mentre il nuovo testo dell'art. 142 disciplina l'istituto della esdebitazione, per cui anche l'istituto della riabilitazione è stato, così, eliminato dalla disciplina del fallimento.
Il nuovo istituto della esdebitazione è stato esteso dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 19 (recante disposizioni integrative e correttive al R.D. n. 267 del 1942 e al D.Lgs. n. 5 del 2006) alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, ed a quelle che risultino chiuse a tale data, alle procedure per le quali la relativa domanda venga presentata a tale data.
La nuova disciplina non chiarisce quale sia il momento di cessazione degli effetti delle incapacità personali per quanto riguarda l'ipotesi in cui la chiusura del fallimento sia intervenuta in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, momento questo a partire dal quale, per la intervenuta abrogazione della L. Fall., art. 50 del 1942, sicuramente non possono più ritenersi soggetti alle incapacità personali anche i falliti per i quali la chiusura del fallimento sia intervenuta prima della entrata in vigore della legge.
La lacuna è stata colmata dalla citata sentenza n. 39 del 2008 della Corte Costituzionale, con la quale, come detto, la Corte ha statuito che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento vengono meno con la chiusura della procedura concorsuale.
Pertanto, in virtù di tale sentenza devesi fondatamente ritenere che con la chiusura del fallimento degli attuali ricorrenti (intervenuta prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, che, come detto, ha abrogato la L. Fall., art. 50, istitutivo del pubblico registro dei falliti, ed ha sostituito all'istituto della riabilitazione quello della esdebitazione) non sono venuti meno soltanto gli effetti del fallimento stesso sul loro patrimonio, secondo la previsione della L. Fall., art. 120, comma 1, vecchia formulazione, ma anche tutte le incapacità personali che li avevano colpiti per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Per i motivi che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando la riabilitazione di Siragusa Maria Teresa e Sansone Giuseppe, ordinando la cancellazione degli stessi dal registro dei falliti e la comunicazione della presente decisione all'Ufficio del registro delle imprese di Agrigento per la iscrizione.
Nel caso di specie, data la novità della questione controversa e considerata la sua disputabilità sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la riabilitazione di Siragusa Maria Teresa e Sansone Giuseppe, ordina la cancellazione degli stessi dal registro dei falliti e la comunicazione della presente decisione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Agrigento per la iscrizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009