Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25893 - pubb. 17/09/2021

Distinzione tra informatori e testimoni nel procedimento possessorio

Cassazione civile, sez. II, 22 Luglio 2021, n. 21072. Pres. Gorjan. Est. Varrone.


Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel contraddittorio tra le parti - Natura - Differenze



Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte". (massima ufficiale)


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