Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2588 - pubb. 22/11/2010

Differimento dell'udienza e termini di costituzione del convenuto

Tribunale Piacenza, 28 Ottobre 2010. Est. Morlini.


Processo civile - Differimento dell'udienza - Costituzione del convenuto - Fattispecie.

Appalto - Vizi dell'opera - Impegno dell'appaltatore alla loro eliminazione - Riconoscimento - Necessità - Novazione - Decadenza e prescrizione originarie - Esclusione.



Ai fini della tempestività della costituzione del convenuto nel caso di differimento d’udienza, occorre tenere conto dell’udienza differita ex art. 168 bis, comma 5, giusto il disposto dell’art. 166 c.p.c.; occorre invece tenere conto dell’udienza fissata nell’atto di citazione nel caso di differimento ex art. 168 bis, comma 4, giusto il disposto dell’art. 70 bis disp. att. c.p.c.. (gm) (riproduzione riservata)

L’impegno dell’appaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi dell’opera, implica il riconoscimento unilaterale dell’esistenza dei vizi stessi, e dà vita ad un’obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1667 c.c. e soggetta invece all’originaria prescrizione decennale; e tale impegno, in aderenza ai principi generali, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti. (gm) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 168bis c.p.c.


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