Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25851 - pubb. 09/09/2021

Concordato preventivo e natura vincolante della designazione del liquidatore

Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2021, n. 21815. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.


Concordato preventivo – Nomina del liquidatore – Fonte – Designazione dell’imprenditore – Natura vincolante



In tema di concordato preventivo, il decreto con il quale il tribunale in sede di omologazione provvede alla nomina di un liquidatore giudiziale diverso da quello indicato nella proposta approvata, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., restando il potere di nomina del tribunale vincolato alla designazione fatta dal debitore, a condizione che essa sia rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 28 l.fall. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1.- Nel febbraio del 2014, la s.p.a. So. in liquidazione ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, proponendo ai creditori la cessione di tutti i suoi beni.

La domanda è stata ammessa dal Tribunale di Milano, con decreto dell'ottobre 2014, che pure ha nominato i commissari giudiziali nelle persone del dottore *, della dottoressa * e dell'avv. *.

Successivamente, la proposta concordataria è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

2.- Con decreto depositato in data 27 giugno 2015, il Tribunale milanese ha omologato il concordato.

3.- Nell'ambito del richiamato provvedimento, il Tribunale - ritenuto "opportuno nominare un collegio di liquidatori giudiziali" - ha altresì provveduto a nominare, per tale funzione, le persone dell'avvocato *, della dottoressa * e del dottore *", indicando loro le disposizioni da seguire per il relativo proposito.

4.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione la s.p.a. So. in liquidazione, sviluppando un motivo di cassazione.

5.- Non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità, pur essendo stati regolarmente intimati, né i nominati liquidatori, né i commissari giudiziali, né i componenti del comitato dei creditori della So. s.p.a. in liquidazione.

 

Motivi

6.- Il ricorso per cassazione, che è stato nel concreto presentato, intende censurare la parte del decreto emesso dal Tribunale milanese in cui questo, provvedendo ai sensi della norma della L. Fall., art. 182, ha disposto la nomina dei liquidatori giudiziali dei beni "disattendendo il contenuto della domanda e del piano di concordato presentati dalla ricorrente" società.

7.- Il motivo di ricorso lamenta, in particolare, la "violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 182 e della L. Fall., art. 28 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

8.- Nel suo svolgimento, il ricorso viene prima di tutto a ricordare che quello, che viene in discussione, è un concordato per cessione di beni, come tale senz'altro riconducibile al disposto della L. Fall., art. 182, comma 1.

Nella domanda di concordato - si viene in prosieguo a richiamare - la società debitrice ha indicato in modo espresso, e anche ripetuto, che la "liquidazione sarà gestita, in espressa deroga al disposto della L. Fall., art. 182 dalla dottoressa *... soggetto avente i requisiti di cui alla L. Fall., art. 28". Questa indicazione viene sostanzialmente confermata e ribadita - si annota, poi - "in tutti i successivi atti della So.".

9.- Esposti i riferimenti ora richiamati, il ricorso passa quindi a censurare la decisione del Tribunale milanese di nominare liquidatori giudiziali altri soggetti, diversi da quello per l'appunto indicato dal debitore.

Tale decisione - si incalza - viola il disposto della L. Fall., art. 182, comma 1, perché il testo normativo affida al Tribunale la scelta della persona da nominare liquidatore solo nel caso in cui non vi abbia provveduto la domanda concordataria. La norma - si aggiunge "valorizza l'autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo"; "ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007 e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori e al loro consenso informato".

Oltretutto la decisione del Tribunale risulta sprovvista di "alcuna motivazione sul punto" - si puntualizza in via ulteriore -, in quanto la stessa si limita a dichiarare "opportuna la nomina di un collegio di liquidatori".

10.- Il motivo è fondato.

11.- L'ampia formula della L. Fall., art. 182, comma 1 ("se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina... uno o più liquidatori... per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione") depone chiaramente, in effetti, nel senso di assegnare alla proposta concordataria anche la facoltà di scegliere la persona (o le persone) del liquidatore giudiziale.

In questa direzione si sono già espresse, in particolare, le pronunce di Cass., 15 luglio 2011, n. 15699 e di Cass., 18 gennaio 2013, n. 1237 (ivi pure i riscontri relativi all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti L. Fall., ex art. 182, comma 1. Sul tema v., altresì, con riferimento all'intero arco dei provvedimenti inscrivibili in detta norma, Cass., 14 marzo 2011, n. 5983).

12.- Queste pronunce si sono pure preoccupate di mettere in evidenza che, nel difetto di indicazione da parte del debitore, la nomina del liquidatore risulta, in ogni caso, necessaria e non declinabile: con la conseguenza che, nella prospettiva della disciplina in discorso, il giudice viene a svolgere, tra l'altro, una funzione di "integrazione" dei contenuti della proposta concordataria.

Per il caso di compiuta indicazione del liquidatore nella proposta concordataria, poi, le dette pronunce hanno rilevato che il tribunale deve comunque controllare l'effettiva sussistenza, nella persona così indicata, dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui alla L. Fall., art. 182, comma 2 e art. 28. Pure avvertendo, peraltro, che, in caso di mancato riscontro del possesso dei detti requisiti, il tribunale dovrà senz'altro procedere alla nomina di altra persona come liquidatore (nel caso in cui la proposta concordataria abbia espressamente indicato una determinata persona quale "sostituto", tuttavia, dovrà pure darsi seguito a questa ulteriore indicazione).

13.- Lo stesso tipo di meccanismo di fondo - va anche messo in distinta evidenza - viene d'altra parte ravvisato, nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alle modalità di esecuzione della liquidazione dei beni offerti in concordato.

La sentenza di Cass. Sezioni Unite, 16 luglio 2008, n. 19506, in specie, ha rilevato in proposito che le "modalità di liquidazione dei beni debbono essere stabilite dal tribunale, col provvedimento di omologazione del concordato, soltanto se non siano già previste nel concordato medesimo". Così facendo - si è pure messo in opportuno risalto -, il tribunale assolve a un compito che assume natura propriamente "integrativa (o tutoria) rispetto alla volontà negoziale delle parti interessate alla cessio bonorum" (quella della L. Fall., art. 182, comma 1, di conseguenza, non può essere qualificata come disposizione "derogabile", come per contro è di uso corrente nella prassi: in relazione al profilo in discorso la norma assolve, piuttosto, a una funzione di integrazione in via suppletiva).

14.- Nella giurisprudenza di merito è più volte venuta ad affiorare, tuttavia, una soluzione diversa da quella divisata dalle pronunce di questa Corte, che appena sopra sono state richiamate. Nel senso che si è ritenuto che, al di là della lettera della legge, la scelta della persona del liquidatore spetti comunque al Tribunale, a prescindere dalle eventuali indicazioni che nel concreto siano contenute nella proposta di concordato.

Le norme della L. Fall., art. 182, comma 2, e art. 37 - così si viene ad argomentare - attribuiscono il potere di revoca del liquidatore al tribunale: a tale previsione deve necessariamente corrispondere un omologo potere di nomina.

Una simile opinione non risulta, però, condivisibile. Per quanto sia vero che - come subito si viene a riscontrare - nel sistema vigente il potere di revoca del liquidatore non spetta comunque al debitore che ha formulato la proposta concordataria.

15.- A quest'ultimo proposito, si deve osservare che la disciplina di cui alla L. Fall., art. 182, comma 2 ("si applicano ai liquidatori gli artt. 28, 29 37, 38, 39 1 116 in quanto compatibili") trova non diversa applicazione tanto nell'ipotesi in cui il liquidatore venga individuato dal debitore, quanto in quella in cui sia invece individuato direttamente dal tribunale.

La lettera della legge non fa distinzioni sul punto. La funzione - che il liquidatore è chiamato ad assolvere - è identica, del resto, in entrambi i casi: non sarebbe ragionevole, pertanto, distinguere al riguardo tra l'una e l'altra ipotesi.

Atteso l'espresso richiamo che la norma dell'art. 182, comma 2, fa, tra le altre, alla norma della L. Fall., art. 37 (come rubricato "revoca del curatore"), non è allora discutibile che spetti in ogni caso al tribunale procedere a una eventuale revoca del liquidatore: pure, dunque, ove si tratti di liquidatore individuato dal debitore.

Peraltro, in punto di esercizio del relativo potere non è inopportuno ricordare - sulla scia di Cass. 13 marzo 2015 n. 5094 (relativa a una fattispecie direttamente attinente alla revoca del curatore fallimentare) - che alla revoca si potrà addivenire solo nell'ipotesi in cui la situazione concreta manifesti la presenza dei "giustificati motivi" che sono richiesti dalla norma generale della L. Fall., art. 23.

16.- Ciò posto, si può adesso riportare l'attenzione sulla fattispecie di nomina del liquidatore. E' qui, infatti, che si annida l'errore dell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, per cui il tribunale potrebbe senz'altro disattendere l'indicazione della persona del liquidatore che la proposta di concordato venga eventualmente a contenere.

Tale opinione si manifesta, a ben vedere, frutto di un equivoco. Un conto è la scelta della persona del liquidatore, come rimessa (pur se entro certi limiti) all'eventuale decisione del debitore; un conto, ben diverso, è la nomina del liquidatore, come in ogni caso affidata al decreto del tribunale.

Nei fatti, la fattispecie di nomina del liquidatore giudiziale può venire a possedere una struttura articolata.

17.- In realtà, l'"incarico" di procedere alla liquidazione promana pur sempre dal decreto di omologa del concordato e da questo dipende: anche quando, cioè, l'indicazione della persona da nominare liquidatore provenga dal debitore, secondo quanto è per l'appunto reso possibile dalla norma della L. Fall., art. 182, comma 1, fonte diretta della nomina del liquidatore, pertanto, risulta comunque il decreto del tribunale.

Ne segue che l'indicazione del debitore viene a rivestire i tratti e la portata della designazione vincolante: ove peraltro rimanga rispettosa, s'intende, dei già richiamati requisiti di professionalità e di indipendenza che sono prescritti dalla legge fallimentare.

E' compito specifico del tribunale espletare le verifiche e i controlli occorrenti al riguardo. All'esito positivo dei quali il decreto del tribunale verrà a confermare, e recepire, la designazione effettuata dal debitore nella sua proposta.

18.- Com'e' ben stato evidenziato in letteratura, il liquidatore giudiziale opera in ogni caso come un "ausiliario" del giudice) Secondo quanto si manifesta coerente con la disciplina che la norma della L. Fall., art. 182, comma 2, fa seguire alla sua nomina, così disponendo una regolamentazione che per più versi - come la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di sottolineare - viene ad accostare questa figura a quella del curatore fallimentare (cfr. così, tra le altre, la già richiamata pronuncia di Cass. Sezioni Unite n. 19506/2008).

Posta la comune derivazione dal decreto di omologa, posta altresì la previsione di una disciplina conformata sui quella del curatore fallimentare e posta pure l'unicità della funzione oggettivamente svolta dal liquidatore, non avrebbe senso, in effetti, distinguere tra la posizione del liquidatore, che è stato scelto dal giudice, e quella di colui che è stato invece designato dal debitore.

19.- Nella fattispecie concretamente in esame, il Tribunale di Milano ha poggiato la decisione di procedere alla nomina di liquidatori diversi da quello designato dalla proposta concordataria su non meglio precisate ragioni di opportunità, senza nemmeno preoccuparsi, peraltro, di vagliare la sussistenza - nella persona indicata dal debitore - dei requisiti di professionalità e di indipendenza che sono stabiliti dalla legge.

20.- Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato dev'essere cassato.

Di conseguenza, la causa va rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni concernenti le spese relative al giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni concernenti le spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021.