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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25843 - pubb. 08/09/2021.

Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio nell'espropriazione presso terzi


Cassazione civile, sez. VI, 15 Aprile 2021, n. 9904. Pres. Amendola. Est. Tatangelo.

Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale


Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori). (massima ufficiale)

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