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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25770 - pubb. 04/08/2021.

Regolamento delle spese del processo estinto e non impugnabilità dei provvedimenti consequenziali all'estinzione


Cassazione civile, sez. VI, 03 Dicembre 2020, n. 27614. Pres. Amendola. Est. Tatangelo.

Regolamento delle spese del processo estinto - Provvedimenti consequenziali all'estinzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili


In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)

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