ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25766 - pubb. 03/08/2021.

In chiusura del concordato preventivo il GD può ordinare la cancellazione delle iscrizioni alla CCIAA?


Tribunale di Mantova, 22 Luglio 2021. Est. Bernardi.

Concordato Preventivo – Chiusura – Richiesta di cancellazione di annotazioni contenute nel Registro Imprese – Inammissibilità


Il Giudice Delegato, in sede di chiusura della procedura di concordato preventivo, non può ordinare alla C.C.I.A.A. di cancellare le annotazioni contenute nel registro imprese riguardanti l’ammissione della società a tale procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Mantova

Ufficio Fallimenti

 

Il Giudice Delegato,

- letta l’istanza presentata il 15-7-2021 congiuntamente dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale del concordato preventivo omologato n. 38/2014 M. s.r.l. in liquidazione diretta a ottenere la declaratoria di chiusura della procedura per avvenuta conclusione delle operazioni di liquidazione e di riparto ai creditori;

- rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto che venga ordinata la cancellazione delle plurime annotazioni contenute nel Registro delle Imprese e concernenti l’avvenuta ammissione della predetta società alla procedura di concordato preventivo;

- osservato che le operazioni di liquidazione e di riparto si sono concluse;

- considerato che non può essere disposta da parte del G.D. la cancellazione delle annotazioni contenute nel Registro delle Imprese e riguardanti a vario titolo l’ammissione della società al concordato preventivo trattandosi di istanza che deve essere formulata alla C.C.I.A.A. competente e, se del caso, fatta valere avanti al giudice ordinario, rilevandosi in ogni caso che l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati legittimamente iscritti in un pubblico registro la cui conservazione sia prevista dalla legge e costituisca (come nel caso del registro delle imprese: v. artt. 2188 c.c. e 8 legge n. 580/1993) misura necessaria al benessere economico del paese (cfr. Cass. 9-8-2017 n. 19761; Corte Giustizia U.E. 9-3-2017 n. 398; sul tema v. anche Cass. 18-5-2021 n. 13524) e, inoltre, che l’art. 8 co. 4 del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 29-4-2021, prevede che le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento (tra le quali rientrano quelle relative a fallimenti o procedure concorsuali) siano conservate dal fornitore del servizio di informazione commerciale, di regola, per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data di apertura della procedura, termine nel caso di specie non ancora decorso;

p.t.m.

-  dichiara chiusa la procedura n. 38/2014 e dispone l’archiviazione degli atti;

- dichiara inammissibile ogni altra istanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 22-7-2021.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi