Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25757 - pubb. 31/07/2021

Termine per l'impugnazione: equiparazione alla notifica della attività processuale del destinatario

Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2021, n. 18607. Pres. Acierno. Est. Fidanzia.


Impugnazioni civili - Impugnazioni - Termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie



Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). (massima ufficiale)