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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25696 - pubb. 21/07/2021.

Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore, necessaria diversità tra le attività svolte


Cassazione civile, sez. VI, 06 Novembre 2020, n. 24945. Pres. Acierno. Est. Fidanzia.

Opposizione del terzo all’esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione


L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo. (massima ufficiale)

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