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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25660 - pubb. 14/07/2021.

Imputazione del pagamento ed estinzione mediante assegno


Cassazione civile, sez. VI, 04 Giugno 2021. Pres. Cosentino. Est. Giannaccari.

Pagamento di un debito con somma di denaro idonea all’estinzione dello stesso - Onere del creditore di provare l’imputazione ad un debito diverso - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante assegno - Inapplicabilità del principio - Fondamento


Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno. (massima ufficiale)

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