Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25635 - pubb. 09/07/2021

Condizioni di opponibilità del diritto di credito e dell'ipoteca costituiti prima del sequestro penale preventivo di immobili poi confiscati

Tribunale Milano, 03 Giugno 2021. Pres. Pironti di Campagna. Est. Trovato.


Misure di prevenzione – Sequestro penale – Confisca – Ipoteca anteriore – Opponibilità – Condizioni



La confisca disposta in ambito prevenzionale non pregiudica né i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, né i diritti reali di garanzia costituiti (iscritti) in epoca anteriore al sequestro, purché - a norma dell’art. 52 del d.lgs. 159/2011 - il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego e sempre che il creditore dimostri la buona fede, intesa come estraneità all’attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, e l’inconsapevole affidamento, inteso come positivo adempimento dell’obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (nella specie è stata riconosciuta l’opponibilità della garanzia ipotecaria, avendo la Banca creditrice fornito la prova, oltreché della anteriorità dell’iscrizione ipotecaria al sequestro, della provenienza ereditaria dell’immobile gravato, delle finalità del mutuo erogato alla ristrutturazione del cespite, della conoscenza datata del cliente, di una dettagliata istruttoria sui redditi del cliente, dell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione, e ciò al cospetto di una attività illecita del cliente del tutto estranea al credito concesso). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



Il testo integrale


 


Testo Integrale