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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25633 - pubb. 09/07/2021.

Responsabilità del creditore procedente o dell’agente per la riscossione in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato


Cassazione civile, sez. III, 26 Agosto 2020, n. 17814. Pres. Travaglino. Est. Tatangelo.

Vendita forzata - Mancato trasferimento del bene all'aggiudicatario - Responsabilità del creditore procedente o dell’agente per la riscossione - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Danno risarcibile - Interesse negativo


La vendita forzata - anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 - non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo - e non di quello contrattuale positivo - in relazione all'acquisto del bene aggiudicato. (massima ufficiale)

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