Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25615 - pubb. 06/07/2021

I frutti civili prodotti dai beni oggetto di garanzia reale nella ripartizione fallimentare

Tribunale Messina, 12 Aprile 2021. Est. Madia.


Fallimento – Piano di riparto – Frutti civili prodotti dai beni oggetto di garanzia reale – Prededuzione art. 111, comma 1, l.f.



La preferenza assicurata dall’art. 111 bis, comma 2, l.fall. ai creditori garantiti, si estenda o meno anche ai frutti scaturenti dai beni formanti oggetto di ipoteca (ovvero di pegno), si estende ai frutti, sennonché per quel che concerne l’attribuzione di questi ultimi vale la regola generale di cui all’art. 111, comma 1, l. fall.: dapprima ai creditori prededucibili e solo successivamente agli ipotecari/pignoratizi.

Rispetto al ricavato della liquidazione dei beni, invece, vale una regola inversa, e ciò per effetto della deroga di cui all’art. 111 bis, comma 2, l.fall.: dapprima ai creditori titolari di garanzia reale.” (Antonio Francesco Galvagna) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Antonio Francesco Galvagna



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