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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2560 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 25 Giugno 2009, n. 14980. Rel., est. Parmeggiani.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi - Notifica a società in accomandita semplice - Intervenuta cessazione dell'attività senza liquidazione - Conseguenze - Impugnazione - Legittimazione del socio accomandatario - Sussistenza - Intervenuta dichiarazione di fallimento in proprio - Irrilevanza - Fondamento.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - In genere - Avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi - Notifica a società in accomandita semplice - Intervenuta cessazione dell'attività senza liquidazione - Conseguenze - Impugnazione - Legittimazione del socio accomandatario - Sussistenza - Intervenuta dichiarazione di fallimento in proprio - Irrilevanza - Fondamento.


Nel caso in cui un avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi sia notificato ad una società in accomandita semplice che abbia cessato l'attività senza fase di liquidazione, e quindi senza nomina di un liquidatore, la legittimazione all'impugnazione può essere riconosciuta al socio accomandatario, in via eccezionale, anche se quest'ultimo sia stato dichiarato fallito in proprio, dovendo ritenersi - alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 43 della legge fall. e dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, conforme ai principi costituzionali del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa - che egli conservi la rappresentanza legale della società, non essendo individuabile in tempo utile alcun soggetto in grado di rappresentarla in giudizio, e non potendo negarsi il suo interesse all'impugnazione, avuto riguardo alla necessaria ricaduta degli esiti dell'accertamento a suo carico ed a carico degli altri soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (massima ufficiale)

Massimario, art. 43 l. fall.


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