Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25577 - pubb. 01/07/2021

Applicabilità della sospensione feriale dei termini all'opposizione all'esecuzione forzata

Cassazione civile, sez. VI, 21 Luglio 2020, n. 15449. Pres. Frasca. Est. Porreca.


Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo di cause delle quali una soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione - Fattispecie



Il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudizio d'impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini non solo con riguardo all'opposizione all'esecuzione, ma anche alle domande di restituzione delle somme riscosse in ragione dell'esecuzione e di responsabilità aggravata derivante dall'aver proceduto "in executivis" illegittimamente). (massima ufficiale)


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