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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2548 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2009. Rel., est. Frasca.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Fallimento di una società e dei suoi amministratori - Permanenza in carica dei medesimi - Conseguenze - Chiusura del fallimento - Recupero del potere di rappresentanza degli organi sociali - Sussistenza.


Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali. (massima ufficiale)

Massimario, art. 118 l. fall.

Massimario, art. 120 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARILLA G. E R. FRATELLI SPA - già Barilla Alimentare S.p.A. in persona del suo legale rappresentante Amministratore Delegato Sig. BOLLA Gianluca, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSOLI MARCO con procura speciale del Dott. Notaio GIULIO ALMANSI in Parma 18/06/2004 rep. 66440;
- ricorrente -
contro
CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. in persona dei Signori BARLETTA Miriam e PETROSELLI Antonio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 78, presso lo studio dell'avvocato LO RETO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SOCIETÀ ALIMENTI E SERVIZI; BANCA MPS SPA;
- intimati -
e sul ricorso n. 435/2005 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del Direttore Titolare pro tempore della Filiale di Roma, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANZALDI ANTONINA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
BARILLA G. E R. FRATELLI SPA - già Barilla Alimentare S.p.A. in persona del suo legale rappresentante Amministratore Delegato Sig. BOLLA Gianluca, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso principale, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSOLI MARCO con procura speciale del Dott. Notaio GIULIO ALMANSI in Parma 18/06/2004 rep. 66440;
- controricorrenti -
e contro
CAPITALIA SERVICE JV SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3457/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 24/05/2004, depositata il 22/07/2004, R.G.N. 5179/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/07/2009 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;
udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI per delega dell'Avvocato MARCO BASSOLI;
udito l'Avvocato ANTONIO LO RETO;
udito l'Avvocato ANTONINA ANZALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo e l'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale; accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 26 aprile 1994 la Barilla Alimentare Dolciaria s.p.a. (poi divenuta Barilla G. e R. Fratelli s.p.a.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. FinRoma - Finanziaria Roma s.p.a. (poi divenuta Banca di Roma s.p.a. e, quindi, Capitalia), il Monte dei paschi di Siena s.p.a. e la s.r.l. Alimenti e Servizi, assumendo: che quest'ultima aveva ceduto il credito vantato nei suoi confronti per canoni di locazione del periodo 1991/1992 relativi ad una palazzina sita in Pomezia, una prima volta in favore della FinRoma con atto di cessione comunicato con lettera raccomandata con a.r. ad essa attrice il 20 gennaio 1989, ed una seconda volta in favore della Sezione di Credito Fondiario dei Monte dei Paschi di Siena con altra cessione, in garanzia della restituzione delle somme oggetto di un mutuo fondiario, notificata ad essa esponente il 18 ottobre 1989 ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e segg.; che, a distanza di quattro anni dalla comunicazione della cessione la FinRoma aveva preteso il pagamento.
Tanto premesso, assumendo di aver pagato i canoni di locazione al Monte dei paschi di Siena quale legittimo cessionario ai sensi dell'art. 1265 c.c., la Barilla chiedeva, previo accertamento della doppia cessione, dichiararsi, sulla premessa dell'accertamento del pagamento fatto al Monte dei Paschi, che nulla era dovuto alla FinRoma, nonché, in subordine, condannarsi il Monte dei Paschi alla restituzione dell'importo pagato di L. 585.000.000. Si costituivano la FinRoma (svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento della detta somma), il Monte dei Paschi (aderendo alla domanda di accertamento svolta in via principale dall'attrice, contestando la subordinata e chiedendo, per il caso di condanna a favore della Barilla, la condanna dell'Alimenti e Servizi s.r.l. al pagamento di quanto oggetto di essa) ed in fine la detta s.r.l..
Nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado la s.r.l. Alimenti e Servizi falliva ed il giudizio, a seguito di interruzione, veniva riassunto nei confronti della Curatela fallimentare, che restava contumace.
Frattanto, con atto di citazione del luglio del 1997 la Banca di Roma - premettendo la stessa vicenda in fatto oggetto dell'altro giudizio - conveniva dinanzi allo stesso Tribunale capitolino la Barilla, il Monte dei Paschi di Siena ed il Fallimento della s.r.l. Alimenti e Servizi per sentir dichiarare che la Barilla era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. della somma di L. 585.000.000 e sentirla condannare al suo pagamento.
Sia la Barilla che il Monte dei Paschi si costituivano. I due giudizi venivano riuniti e, con sentenza del 2002, il Tribunale dichiarava ben pagato l'importo de qua dalla Barilla alla Sezione Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena in esecuzione della cessione di credito notificata il 18 ottobre 1989, respingeva la domanda della Banca di Roma con gravame delle spese a favore della Barilla e del Monte dei Paschi, compensava le spese fra queste ultime.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la Banca di Roma contro tutte le altre parti. Si costituivano resistendo all'appello il Monte dei Paschi e la Barilla, mentre restava contumace la Curatela. Con sentenza del 22 luglio 2004 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la priorità della cessione del credito in favore della FinRoma rispetto a quella effettuata al Monte dei Paschi ed ha condannato la Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. al pagamento in favore di Capitalia (già Banca di Roma) della somma di Euro 302.127,29 (corrispondenti a L. 585.000.000, oltre interessi). La sentenza ha posto le spese dei due gradi a carico di entrambe le appellate solidalmente. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione in via principale, affidato a due motivi, la Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. contro Capitalia s.p.a, e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Ha resistito con controricorso Capitalia Service J. V. s.r.l. quale mandataria della s.p.a. Capitalia.
Ha pure resistito con controricorso, nel quale ha svolto quattro motivi di ricorso incidentale la Banca Monte dei Paschi di Siena. Avverso il ricorso incidentale ha resistito con controricorso la Barilla.
4. La trattazione del ricorso veniva fissata per l'udienza del 7 novembre 2008 ed in vista di essa venivano depositate memorie dalla Barilla e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
La Corte, all'esito della Camera di consiglio, con ordinanza del 21 novembre 2008, disponeva la previa riunione dei ricorsi e, quindi, visto l'art. 371 bis c.p.c. in relazione all'art. 331 c.p.c. ordinava alle parti di notificare il ricorso principale e quello incidentale, nel rispetto delle formalità di cui a detta norma, alla Curatela Fallimentare della s.r.l. Alimenti e Servizi, concedendo all'uopo termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza e disponendo che l'atto di integrazione sia depositato in cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del suddetto termine. La causa veniva, quindi, rinviata a nuovo ruolo e si disponeva che la cancelleria, una volta acquisita la prova dell'avvenuta comunicazione della presente e decorso il termine concesso per l'integrazione e quello per il deposito dell'atto integrativo, presentasse al Presidente della Sezione senza indugio il fascicolo dei ricorsi riuniti per la fissazione di una nuova udienza. 5. A seguito di depositi da parte delle due ricorrenti di atti correlati alla disposta integrazione del contraddittorio, veniva fissata nuova udienza, in vista della quale la banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'ordinanza del 21 novembre 2008 si erano svolte le seguenti considerazioni a giustificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio:
"considerato che la Barilla G e R. Fratelli s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione in via principale avverso la sentenza del 22 luglio 2004 della Corte d'Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la priorità della cessione del credito in favore della FinRoma rispetto a quella effettuata al Monte dei Paschi ed ha condannato la Barilla G. e R. Fratelli s.p.a, al pagamento in favore di Capitalia (già Banca di Roma) della somma di Euro 302.127,29 (corrispondenti a L. 585.000.000, oltre interessi);
che la detta sentenza risulta pronunciata anche nei confronti del Fallimento della s.r.l. Alimenti e Servizi;
che la posizione rivestita dal detto Fallimento nel giudizio oggetto di ricorso si caratterizzava come quella di litisconsorte necessario, avuto riguardo all'ambito della controversia, che aveva ad oggetto la domanda della Barilla rivolta ad accertare, nel contraddittorio della s.r.l. Alimenti e Servizi (fallita poi nel corso del giudizio), l'avere quest'ultima compiuto due distinti negozi di cessione alla FinRoma ed al Monte dei Pachi di Siena di un credito vantato nei confronti dell'attrice e, quindi, l'essere stato da essa attrice validamente eseguito, con efficacia liberatoria, il pagamento ad uno dei due cessionari;
che il carattere di litisconsorte necessario della detta s.r.l. discendeva, in particolare, dall'impossibilità che l'accertamento dell'esistenza dei due distinti negozi di cessione potesse avere luogo senza il coinvolgimento del creditore cedente, quale parte dei due negozi di cessione;
che tale, carattere rimase immutato anche a seguito del fallimento della s.r.l. Alimenti e Servizi, verificandosi semmai soltanto l'improcedibilità del petitum condannatorio della domanda di rivalsa proposta dal Monte dei Paschi contro la s.r.l.;
che, in conseguenza, la Curatela Fallimentare avrebbe dovuto essere evocata in questa sede, mentre non lo è stata, onde, vertendosi in situazione di inscindibilità della sua posizione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., dev'essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
che avverso la sentenza ha anche proposto ricorso incidentale il Monte dei Paschi di Siena e la situazione di inscindibilità concerne anche tale ricorso, posto che esso riguarda anche l'azione di rivalsa; omissis".
2. Il Collegio, preliminarmente, ribadisce le considerazioni in ordine alla natura del cumulo soggettivo realizzatosi in questo processo, che sono state svolte nell'ordinanza di cui sopra s'è riportato il contenuto. Onde ravvisa la persistente necessità della partecipazione della s.r.l. Alimenti & Servizi s.r.l., nello status in cui essa si trova attualmente al giudizio in relazione ad entrambi i ricorsi.
3. Il ricorso principale dev'essere dichiarato inammissibile perché l'ordine di integrazione del contraddittorio dato con l'ordinanza del 21 novembre 2008 non è stato osservato dalla ricorrente principale per esclusiva sua responsabilità.
Va rilevato che la ricorrente, come risulta dall'atto tempestivamente depositato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. il 16 dicembre 2008, ha provveduto al fine di ottemperarvi, ad eseguire un tentativo di notificazione del suo ricorso, del controricorso e ricorso incidentale della Banca Monte dei Paschi di Siena, e del controricorso della Capitalia, con atto notificato alla curatela fallimentare presso il curatore fallimentare e costui, nella relata della notificazione ha dichiarato all'ufficiale giudiziario procedente che il fallimento è stato chiuso e che egli non riveste più quella qualità. La stessa ricorrente principale ha provveduto a tentare la notificazione direttamente alla società - evidentemente siccome tornata in bonis - presso la sua sede di Roma, via Adolfo Ravà n. 30, ma quivi, lo studio commerciale presso il quale la società era domiciliata, ha dichiarato - come risulta dalla relata sempre del 29 gennaio 2009 - che essa non era più all'indirizzo perché fallita.
A seguito di tali tentativi di notificazione, parte ricorrente principale ha depositato -in data 9 febbraio 2009 - istanza ai sensi dell'art. 78 c.p.c. - nella quale, dopo aver dato atto delle risultanze delle due tentate notificazioni, ha assunto che da una prodotta visura camerale risultava che non vi sarebbe stata "una nuova nomina dell'Amministratore Unico e legale rapp.te della Alimenti & Servizi s.r.l., dopo che quest'ultima è tornata in bonis" e che, pertanto, essa deducente era "impossibilitata ad eseguire la notifica ex art. 145 c.p.c., presso il domicilio e/o residenza del legale rapp.te della Alimenti & Servizi s.r.l.".
Ha chiesto, quindi, la nomina di un curatore speciale che rappresentasse la detta società. Ciò, nel presupposto che ricorressero gli estremi "dell'art. 78 c.p.c., mancando la persona a cui spetta la rappresentanza della Alimenti & Servizi s.r.l." e che vi fossero ragioni di urgenza per la nomina di un curatore speciale che rappresentasse la società ai fini della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio.
In data 6 marzo 2009 la ricorrente principale ha depositato il suddetto atto di tentata integrazione con le indicate retate, relative alla inesecuzione della notificazione.
1.1. Il Collegio ritiene che nel procedere innanzi esposto ricorra una situazione nella quale la parte ricorrente principale non ha ottemperato per sua esclusiva responsabilità all'ordine di integrazione nel termine concesso.
Va preliminarmente rilevato che correttamente la ricorrente principale, una volta appreso in sede di primo tentativo di notifica alla curatela della s.r.l. Alimenti & Servizi che tale società per effetto della chiusura del fallimento, era tornata in bonis, ha correttamente tentato di notificare l'ordine di integrazione a detta società, che era tornata ad essere legittimata ad esercitare direttamente i poteri di parte del processo, già perduti una volta intervenuto il fallimento, ed anzi li aveva riacquistati durante il corso del giudizio di appello, atteso che la chiusura del fallimento si è verificata fin dal 12 febbraio 2001.
La ricorrente principale, invece, erroneamente assume che, per effetto del ritorno in bonis della società Alimenti & Servizi s.r.l., in ragione della mancanza di nomina di un nuovo amministratore, essa si sarebbe venuta a trovare nella situazione di cui all'art. 78 c.p.c..
Si tratta di un assunto innanzitutto poco chiaro perché non dice alcunché su che cosa fosse avvenuto, nella pendenza del fallimento e per tutta la sua durata, in ordine all'amministrazione della società ed in particolare, se gli amministratori o l'amministratore che la società aveva al momento della dichiarazione di fallimento, erano stati revocati e non sostituiti, oppure se erano rimasti in carica. L'assunto, inoltre, parrebbe postulare che, per effetto del fallimento della società Alimenti & Servizi il suo o i suoi amministratori fossero venuti automaticamente meno e che per tale ragione, una volta che la società è tornata in bonis sarebbe occorso di nominarne uno o più nuovi.
Si tratta di un postulato sbagliato.
Invero, premesso che la vicenda relativa alla capacità della detta s.r.l. si collocò sotto la vigenza delle norme di diritto societario anteriori alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 (nella vigenza della quale, com'è noto, il fallimento non è più considerato causa di scioglimento della società di capitali), va rilevato che "ai sensi dell'art. 2448 c.c., comma 2, la dichiarazione di fallimento era causa di scioglimento, non già di estinzione, della società (a differenza di quanto disposto dalla L. Fall., art. 200, per le società soggette a liquidazione coatta amministrativa, disposizione non applicabile in via analogica alla ordinaria procedura fallimentare)" e che, pertanto, "i suoi organi continuavano ad operare con i poteri residui compatibili con il perdurante fallimento" (così Cass. n. 12928 del 1992, seguita da numerose conformi). Ne consegue che, dichiarato il fallimento della detta società il suo o i suoi amministratori non vennero meno, perché la società rimase in vita. Esso o essi, salvo vicende relative ad una loro sostituzione, rimasero, dunque, in carica durante il fallimento e comunque, parte ricorrente principale non ha fatto constare che delle vicende siano intervenute e si fosse verificata una situazione di carenza di esistenza di amministratore o di amministratori della s.r.l. Nemmeno è stato allegato che l'amministratore o gli amministratori siano deceduti.
In tale situazione, la Corte deve dare rilievo al principio di diritto secondo cui il ritorno in bonis della società, per effetto della chiusura del fallimento (che nella specie non si sa come avvenuta, cioè con quali esiti) determina la reviviscenza del potere di rappresentanza della società, che ha riacquistato l'ordinaria capacità, in capo al suo o ai suoi amministratori, ove essi non siano cessati dalla carica.
Si vedano: Cass. n. 2161 del 1986, secondo cui "nell'ipotesi di chiusura del fallimento di una società (nella specie R.1.) per l'integrale pagamento dei creditori e delle spese della procedura fallimentare, la società riacquista la propria capacità di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e sino all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, con la conseguenza che in tale periodo la rappresentanza della società spetta ai suoi amministratori i quali sono reintegrati nei loro poteri"; Cass. n. 2010 del 1978, secondo cui: "il provvedimento di chiusura del fallimento di una società, allorquando sia adottalo non per riparto dell'attivo ma per inesistenza della massa passiva, non estingue la società, la quale riacquista la capacita di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e fino alla nomina eventuale di uno o più liquidatori: conseguentemente, la rappresentanza della società spetta ai suoi amministratori, che devono considerarsi reintegrati nei loro poteri limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione"; Cass. n. 1688 del 1984, secondo cui: "la chiusura del fallimento comporta la cessazione della legittimazione processuale del curatore, ed il riacquisto della legittimazione medesima da parte del debitore, e ciò anche in ipolesi di fallimento di una società, la quale non si estingue per effetto della chiusura del fallimento (ove questa non avvenga per riparto o per inesistenza dell'attivo, ma per concordato o per cessazione della massa passiva), ma riacquista la capacità di agire, pur trovandosi in stati) di liquidazione, in tale ipotesi, per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e tino a che la società non decida di proseguire la liquidazione con la procedura ordinaria, mediante la nomina di uno o più liquidatori, la rappresentanza dell'ente spetta ai suoi amministratori, non cessati dalla carica per effetto del fallimento, limitatamente agli atti di ordinaria, amministrazione";
in senso simile, Cass. n. 1991 del 1975.
Alla luce di tali principi la ricorrente principale, per dimostrare la sussistenza del presupposto della mancanza di rappresentanza della società tornata in bonis avrebbe dovuto svolgere opportuna attività di allegazione e previe indagini in ordine alla sorte del o degli amministratori della società stessa dopo l'intervento del fallimento ed alte vicende del l'amministrazione della stessa ad esso successive, mentre non lo ha fatto.
Supponendo che fossero rimasti in carica l'amministratore o gli amministratori del tempo della dichiarazione di fallimento, alla condizione che esso o essi fossero indicati con la loro qualità nell'atto da notificarsi, si sarebbe potuto eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 3 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2 che è applicabile al giudizio. In mancanza di possibilità di notificazione ai sensi di tale norma, si sarebbe potuto fare, poi, ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, quindi, a quella di cui all'art. 143 c.p.c..
In sostanza sarebbe dovuto venire in rilievo il principio di diritto di cui a Cass. Sez. un. n. 8091 del 2002, secondo cui: "In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., comma 1, - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145 c.p.c., le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con te formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c.".
Naturalmente, ai fini del rispetto del termine per l'integrazione sarebbe stato sufficiente eseguire la notificazione, con una di tali modalità, con perfezionamento di alcuna di esse dal punto di vista della ricorrente principale notificante.
D'altro canto, avendo la ricorrente principale omesso di rispettare l'integrità del contraddittorio all'atto di notificare il ricorso, è anche da rilevare che, se essa l'avesse rispettata ed avesse tentato di notificare il ricorso alla curatela fallimentare, la situazione di ritorno in bonis sarebbe stata da essa appresa ben prima che l'ordine di integrazione del contraddittorio fosse dato ed essa avrebbe potuto svolgere tutte le ricerche necessario. Comunque, nel caso di difficoltà di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio, la ricorrente principale, anziché depositare l'istanza di cui all'art. 78 c.p.c. (che in ogni caso andava rivolta al capo dell'ufficio e, quindi al Primo Presidente della Corte, giusta l'art. 80 c.p.c.), avrebbe potuto chiedere una proroga del termine.
Cosa che non ha fatto.
3.2. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile. Viene in rilievo e risulta applicabile nella specie, per le ragioni sopra indicate "In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione;
tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, ne' è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnalo, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 371 bis c.p.c.)". (Cass. n. 28223 del 2008). 4. Il ricorso incidentale, dovendosi ritenere tardivo, rispetto alla, notificazione della sentenza impugnata che fece decorrere il termine breve, diventa a questo punto inefficace, giusta l'art. 334 c.p.c., comma 2.
Comunque sarebbe stato inammissibile per l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio per le medesime ragioni del principale.
5. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della peculiarità della questione di diritto che ha determinato gli esiti dei ricorsi riuniti possono compensarsi per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l'incidentale. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009