Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25462 - pubb. 15/06/2021

Liquidazione del compenso ai commissari del concordato in misura doppia a quella richiesta

Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2021, n. 4713. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie



Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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