Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25435 - pubb. 10/06/2021

Doveri informativi dell’intermediario e danno da acquisto di obbligazioni subordinate

Tribunale Napoli Nord, 12 Novembre 2020. Est. Di Giorgio.


Banche – Cessione ramo d’azienda – Legittimazione passiva della cessionaria – Prova – Insussistenza

Banche – Art. 21 TUF e art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 – Carenza informativa – Inadempimento – Sussistenza

Banche – Obbligazioni subordinate – Risarcimento del danno – Nesso di causalità – Presunzione – Sussistenza – Determinazione della liquidazione



La produzione in giudizio dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 dell’avvenuta cessione “in blocco” di rapporti giuridici non esime la banca di provare compiutamente l’inclusione del rapporto oggetto di causa nell’ambito di tale operazione. Sono insufficienti gli elementi forniti dalla banca quali l’estratto conto su carta intestata, di provenienza unilaterale, in mancanza di prova della sua comunicazione al cliente, e la comunicazione relativa al passaggio della clientela. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Sia l’art. 21 TUF citato che l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 impongono all’intermediario di offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato., per cui l’inadeguatezza delle informazioni ricevute in relazione agli ordini di acquisto contestati appare inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni cui la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e accessori già per effetto del contratto generale di investimento e, comunque, dei singoli contratti di acquisto dei titoli (che hanno natura negoziale autonoma, pur discendendo dal contratto quadro, cfr. Cass. 12937/2017). Tale inadempimento (carenza informativa), anche se non assume i connotati di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di acquisto ai sensi dell’art. 1453 c.c., in ogni caso però tale determina il diritto risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il danno derivante dall’inadempimento degli obblighi informativi non può mai considerarsi in re ipsa, tuttavia - in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo - sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà. Nel caso di obbligazioni acquistate dal cliente, in ragione della loro effettiva natura subordinata, il danno risarcibile sarà “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. 29353/2018) e se l’investitore resta in possesso dei titoli, in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione andrà decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l’ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. 17948/2020). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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