Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25370 - pubb. 11/01/2021

Differenza strutturale tra vendita forzata e vendita negoziale

Cassazione civile, sez. III, 29 Gennaio 2016, n. 1669. Pres. Salmè. Est. Ambrosio.


Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Vizi della cosa- Differenza strutturale tra vendita forzata e vendita negoziale - Conseguenze sulla nozione di "aliud pro alio" - Portata - Fattispecie



La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso "l'aliud pro alio" relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile). (massima ufficiale)


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