Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25323 - pubb. 22/05/2021

Dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 31 Marzo 2021, n. 8982. Pres. Acierno. Est. Terrusi.


Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. - Esito negativo del concordato - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esito fase di impugnazione - Necessità - Esclusione



In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 1.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. (massima ufficiale)


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