Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25312 - pubb. 20/05/2021

Determinazione dell'importo dovuto per la conversione del pignoramento

Cassazione civile, sez. VI, 13 Gennaio 2021, n. 411. Pres. Frasca. Est. D'Arrigo.


Conversione del pignoramento - Determinazione dell'importo dovuto - Creditori intervenuti dopo la relativa istanza sino all'udienza - Rilevanza - Incidenza degli interventi sull'ammissibilità della domanda, con riferimento alla somma da versare a titolo cauzionale - Esclusione



In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino all'udienza nella quale il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla medesima con l'ordinanza di cui dell'art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono "ex post" sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa. (massima ufficiale)


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