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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25274 - pubb. 12/05/2021.

Inadempimento dell’advisor incaricato di ideare ed elaborare il piano di concordato preventivo


Tribunale di Padova, 09 Marzo 2021. Est. Marzella.

Inadempimento incarico professionale – Diligenza advisor – Piano di concordato – Stralcio debiti privilegiati – Risarcimento del danno

Inadempimento incarico professionale – Diligenza advisor – Piano di concordato – Non necessità della domanda di risoluzione del contratto – Domanda di risarcimento del danno


La redazione di un piano di concordato preventivo affetto da mancanze afferenti ad aspetti basilari della procedura tali da comportare vizi di così grave portata da rendere il piano concordatario palesemente inidoneo a perseguire la causa concreta attribuitagli dal legislatore (e cioè il superamento della crisi dell’impresa realizzato attraverso il soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori secondo le modalità ed i tempi appositamente previsti), comporta per l’advisor che lo ha ideato ed elaborato, la responsabilità per grave inadempimento della prestazione professionale assunta e la conseguente necessità di risarcire il danno patito dalla società in crisi in conseguenza di tale condotta, costituito, nella specie, dall’ammontare delle somme inutilmente versate al professionista. (Fattispecie in cui nel piano concordatario venivano prima correttamente appostati, ma poi erroneamente stornati, debiti privilegiati sul presupposto di un accollo -non novativo né privativo - degli stessi da parte di un terzo senza che fosse allegata una espressa liberatoria in favore della procedura da parte dei medesimi creditori).

La domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale proposta dal fallimento nei confronti dell’advisor resosi gravemente inadempiente dell’incarico di ideazione ed elaborazione del piano di concordato risulta ammissibile anche se il fallimento attore non ha contestualmente formulato una apposita domanda di risoluzione del contratto, essendo pacifico in giurisprudenza: - che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta sia congiuntamente che separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento di quella di risoluzione del contratto (Cass. 24.11.10 n. 23820), - che la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l’art. 1453 cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass. 12.6.20 n. 11348). (Roberto Fiscon) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Roberto Fiscon



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