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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25262 - pubb. 08/05/2021.

Concordato fallimentare: applicazione analogica del Cram down dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e significato della 'mancanza di voto'


Tribunale di Teramo, 19 Aprile 2021. Est. Cirillo.

Concordato fallimentare – Applicazione analogica degli artt. 180 e 182-bis l.f. Cram down dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali – Equivalenza della mancanza di volto al voto contrario – Ratio


Nel caso in cui il voto dell’amministrazione finanziaria sia decisivo per l’approvazione del concordato fallimentare, è possibile applicare in via analogica il c.d. “cram down” introdotto dall’art. 3, commi 1-bis e 1-ter d.l. 123/2020, che ha modificato gli artt. 180 e 182-bis l.f. in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La mancanza di voto dei citati enti è equiparabile al voto negativo, dovendosi ritenere che la ratio ispiratrice della modifica legislativa citata sia quella di:

- evitare che il Fisco e gli enti previdenziali continuino a impiegare tempi irragionevoli (talvolta persino anni) per pronunciarsi sulle proposte di transazione loro formulate;
- impedire che le proposte, sebbene convenienti, vengano rigettate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Ernesto Di Giuseppe



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