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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25237 - pubb. 05/05/2021.

Intermediazione finanziaria: il requisito della forma scritta del contratto-quadro va inteso non in senso strutturale ma funzionale


Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2021. Pres. De Chiara. Est. Marulli.

Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento


In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (massima ufficiale)

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