Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25234 - pubb. 04/05/2021

Sovraindebitamento e ordine dell'agente della riscossione con pagamento del terzo: è inammissibile la sospensione ex art. 14 quinquies l. 3/2012

Tribunale Mantova, 20 Aprile 2021. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Ordine di pagamento emesso dall'agente della riscossione ex art. 72-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 – Sospensione ai sensi dell’art. 14 quinquies co. 2 lett. b) della legge n. 3/2012 – Inammissibilità



L’ordine di pagamento diretto emesso ex art. 72-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 dall’agente della riscossione cui abbia fatto seguito il pagamento da parte del terzo (datore di lavoro del soggetto sovraindebitato) è equiparabile alla assegnazione prevista dall’art. 553 c.p.c. e comporta che la procedura esecutiva esattoriale si è completamente esaurita sicché non ne può essere disposta la sospensione ai sensi dell’art. 14 quinquies co. 2 lett. b) della legge n. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 3/21 concernente la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio formulata dai coniugi L. R.  (nato a C. il …; C.F.: …) e T. L. (nata a C. il …; C.F.: …) ai sensi degli art. 7 bis e 14 ter e della legge n. 3/2012;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in Viadana;

- esaminate la relazione predisposta dall’O.C.C. avv. … nonché quella integrativa del 13-4-2021 redatta ex art. 7 co. 1 della legge n. 3/2012;

- osservato che con la proposta formulata è stato chiesto, tra l’altro, che il Giudice ordini ad A. C. s.r.l. (terzo datore di lavoro) di interrompere le trattenute attualmente operate sullo stipendio del proprio dipendente L. R. in esecuzione del pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate -Riscossioni nelle forme di cui all’art. 72-bis del d.p.r. n. 602 del 1973;

- considerato che l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale e che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 c.p.c. sicché, nel momento in cui il terzo pignorato esegue il primo pagamento, si compie la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina, anche per il futuro, l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione di questo credito, legittimando l'agente della riscossione a ricevere i pagamenti futuri da parte del terzo, conseguendone che la procedura è destinata ad esaurirsi con l'unico atto consistente nell'ordine di pagamento (v. in tal senso Cass. 13-2-2015 n. 2857; v. anche Cass. 14-11-2017 n. 26380;

- rilevato altresì che la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, trasferimento che avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato sicché se scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, ne consegue che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita (cfr., ex multis,  Cass. 5-6-2020 n. 10820; Cass. 26-2-2019 n. 5489; Cass. 25-5-2017 n. 13163);

- considerato pertanto che l’ordine di pagamento emesso ex art. 72-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 cui abbia fatto seguito il pagamento da parte del terzo (come avvenuto nel caso di specie) è equiparabile alla assegnazione prevista dall’art. 553 c.p.c. e comporta che la procedura esecutiva esattoriale si è completamente esaurita sicché non se ne può disporre la sospensione ai sensi dell’art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

- osservato, in aggiunta, che le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale e che, pertanto, possono ad esse applicarsi i principi elaborati con riguardo a fattispecie analoghe disciplinate dalla legge n. 267/1942 e, in particolare, quelli concernenti il concordato preventivo e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in esso, ove non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.f., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo -salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.f.- il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa (in tale senso cfr. Cass. 15-2-2021 n. 3850);

- rilevato pertanto che la interpretazione sopra accolta risulta anche coerente con la disciplina applicabile nell’ambito del procedimento di concordato preventivo;

- rilevato inoltre che, come è risultato dalla memoria integrativa depositata il 15-4-2021, L. R. e T. L. risultano tenuti (in quanto fideiussori di L. s.r.l., società da essi qualificata come incapiente) nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. per l’importo di 30.616,00 (in base a garanzia fideiussoria, ad oggi non escussa, rilasciata fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 39.000,00), debito (non quindi estinto) di cui era stata esclusa l’esistenza nel ricorso e che non viene contemplato nella originaria relazione dell’O.C.C., conseguendone che non può ritenersi validamente attestata la fattibilità della proposta formulata;

- ritenuto pertanto che non possa disporsi l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

 

P.T.M.

- dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Mantova, 20 aprile 2021.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi