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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25231 - pubb. 04/05/2021.

Giurisdizione italiana per i danni da crimini nazisti


Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Settembre 2020. Pres. Mammone. Est. Scrima.

"Delicta imperii" - Giurisdizione giudice nazionale - Configurabilità - Fondamento


L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale). (massima ufficiale) 

 

 

 

 

 

 

Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio:

Gli atti, compiuti dagli Stati, che costituiscono crimini di guerra o contro l’umanità (cd. delicta imperii), come la deportazione e il lavoro forzato, non possono fruire della immunità dalla giurisdizione civile, che non è un diritto assoluto degli Stati esteri ma è una prerogativa, riconosciuta dalle consuetudini internazionali e immessa nell’ordinamento interno in forza dell’art. 10 Cost., che tuttavia non può operare in presenza di comportamenti di tale gravità, in quanto lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, da segnare il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 nonché in base a numerose fonti internazionali. Pertanto, sussiste la giurisdizione nazionale sulla domanda risarcitoria nei confronti della Germania per condotte di deportazione e assoggettamento a lavori forzati di un cittadino italiano nel 1944.

Non è rinvenibile nell’ordinamento internazionale una norma di diritto consuetudinario che sancisca in termini assoluti il principio della imprescrittibilità dei reati e dei connessi diritti risarcitori per fatti costituenti crimini contro l’umanità; ed alcune norme di diritto internazionale pattizio che affermano tale principio incontrano tuttavia il controlimite del divieto di applicazione retroattiva in peius; (art. 25 Cost.). Pertanto, per la disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio delle vittime, si applica la regolazione nazionale.

Il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell’immunità statale, in presenza di crimini contro l’umanità, ha trovato emersione e si è consolidato soltanto a partire da tempi recenti, essendo in precedenza l’immunità accordata per gli atti iure imperii senza alcuna distinzione. Pertanto, in applicazione del diritto interno – art. 2935 c.c. – prima di quel momento il diritto risarcitorio non poteva essere fatto valere in alcun caso, in virtù di un impedimento di carattere giuridico sostanziale. Ne consegue che la prescrizione del diritto risarcitorio per fatti anteriori non può decorrere se non da un momento successivo al riconoscimento di detto limite dell’immunità, momento da individuarsi, per l’Italia, nella decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 5044/2004.. Vedi la requisitoria  

 

Il testo integrale