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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2521 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Dicembre 2009, n. 25494. Rel., est. Salvago.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti al curatore - Termine - Natura ordinatoria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in caso di violazione - Costituzione del curatore - Efficacia sanante - Sussistenza - Condizioni.


In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102 e 30 aprile 1986, n. 120, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 della legge fall., nella parte in cui faceva decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dello stato passivo in cancelleria e non prevedeva la comunicazione al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi del secondo comma dell'art. 98 (nel testo originario, "ratione temporis" applicabile), per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perchè finalizzato a permettere la costituzione del curatore; ne consegue che la sua inosservanza non determina l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale. (massima ufficiale)

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10279/2004 proposto da:
VIOLINI ROBERTO (VLNRRT52B10H501S), MININNI NICOLA, BONZANI GIULIO, in proprio e quali componenti dell'Associazione Professionale "L'EMODINAMICA", elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo STUDIO ASSOCIATO (GUTDO e ROMANO) POMARIOI, rappresentati e difesi dagli avvocati BOVE Lucio, PORZIO MARIO, per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CURATELA FALLIMENTO "VILLA DEI GERANI S.P.A.", in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI RIENZO Giuseppe, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2553/2003 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/08/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Doti. SALVATORE SALVAGO;
udito l'Avvocato Lucio BOVE;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 giugno 2002 dichiarava inammissibile l'opposizione di Roberto Violini, Mininni Nicola e Giulio Bonzani, in proprio e quali componenti dell'Associazione Professionale L'Emodinamica allo stato passivo del fallimento della s.p.a. villa dei Gerani onde far valere il loro credito di L. 1.824.230.000 per onorari professionali e di Euro 23.606.268 per spese legali per inosservanza del termina ritenuto perentorio di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, assegnato dal giudice delegato al creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo per la notifica al curatore del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'impugnazione del Violini e dei consorti è stata respinta dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza de 20 agosto 2003, in quanto: a) il termine in questione doveva ritenersi perentorio, in quanto la sua prospettata natura ordinatoria e prorogabile risulta incompatibile con l'esigenza di unitarietà del processo fallimentare, concepita non solo al fine di favorire la speditezza del giudizio, ma soprattutto allo scopo di assicurare il rispetto del principio di concorsualità previsto per la verificazione dello stato passivo; b) detto risultato perseguito dalla legge sarebbe stato impedito, in caso di termine ordinatorio, dalla possibile proroga concessa dal giudice, la quale, potendo incidere sui tempi che avrebbero dovuto intercorrere tra costituzione e udienza di comparizione, avrebbe finito per alterare il meccanismo della concorsualità; fermo restando che la qualificazione del termine andava desunta dalla disciplina legislativa dell'istituto e non dalla disapplicazione che nella pratica processuale ne era fatta nella prassi giudiziaria; c) una volta ritenuto il carattere perentorio del termine in questione, la tempestiva costituzione del convenuto non poteva comportare la sanatoria dell'atto per conseguimento dello scopo, in quanto la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo era da considerarsi ammissibile solo con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche all'inosservanza dei termini perentori, a norma dell'art. 153 c.p.c., applicabile anche alla procedura fallimentare e secondo cui "i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti". Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Violini, il Mininni e Giulio Bonzani, in proprio e nelle loro qualità, sulla base di due motivi, illustrati con memoria; il Fallimento intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 98, comma 2, e art. 99, anche in relazione all'art. 152 c.p.c., e segg., artt. 415 e 435 c.p.c., e art. 12 preleggi, nonché vizio di carente e contraddittoria motivazione - censurano la sentenza impugnata, per aver attribuito natura perentoria al termine previsto dalla L. Fall., art. 98, comma 2, per la notifica al curatore del ricorso per opposizione allo stato passivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, "acriticamente richiamando le motivazioni dell'unico precedente di legittimità (Cass. 11 giugno 2002, n. 8323)", con il quale la Corte di cassazione ha ritenuto che la perentorietà del termine discenda dalla previsione, contenuta nella L. Fall., art. 99, di una trattazione coordinata e unitaria delle varie cause di opposizione allo stato passivo, previsione che impedirebbe di riconoscere la natura ordinaria del termine in questione; senza considerare: 1) che facendo discendere la perentorietà del termine dall'esigenza di concentrazione in un unico giudizio di tutte le opposizioni allo stato passivo, la sentenza aveva fatto riferimento ad "un dato puramente virtuale e privo, all'attualità, di ogni rispondenza nella realtà", in quanto, come rilevato dalla dottrina, il principio di concorsualità ed unitarietà dei giudizi di opposizione allo stato passivo stabilito dalla L. Fall., art. 99, "è del tutto desueto" ed anzi - in seguito alla previsione di termini diversi per ciascun creditore ai fini dalla proposizione dell'opposizione, per effetto sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 1986, n. 120, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 93, comma 2, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione del decreto del giudice delegato almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione e la decorrenza da tale comunicazione del termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto stesso - risulta "completamente ribaltato nella prassi processuale, nella quale al contrario si procede sempre e sistematicamente ad istruzione separata delle varie opposizioni, salvo uno specifico provvedimento di riunione di due o più giudizi";
2) che la natura perentoria del termine non può discendere neppure dalla funzione, a cui esso è preordinate, di consentire l'instaurazione del contraddittorio con il curatore, in quanto tale funzione è assicurata dalla facoltà riconosciuta al curatore medesimo di costituirai tempestivamente in giudizio nella prima udienza senza incorrere in alcuna decadenza; 3) che secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta della norma il termine previsto dalla L. Fall., art. 98, comma 2, non può che avere natura meramente ordinatoria, così come natura ordinatoria hanno, per diritto vivente, gli analoghi termini stabiliti dall'art. 415 c.p.c., comma 4, e art. 435 c.p.c., comma 2, nel processo in materia di controversie di lavoro, le cui caratteristiche di celerità e concentrazione sono simili a quelle dei processo fallimentare. 3. Le suesposte censure sono fondate.
È noto che l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione allo stato passivo si realizza attraverso un sub- procedimento che si articola in due momenti fondamentali: a) emanazione da parte del giudice delegato del decreto di fissazione dell'udienza destinata alla comparizione delle parti; b) notificazione al curatore a cura del creditore opponente, di ricorso e pedissequo decreto.
Al riguardo la L. Fall., art. 98, comma 1, nella formulazione originaria stabiliva che "I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato"; ed il comma 2 che "Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto". Aggiunge l'art. 99, che il giudice delegato istruisce le varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio, che "pronuncia su tutte le opposizioni che gli sono rimesse con unica sentenza". Alla suddetta disciplina sono state apportate delle innovazioni, con tecnica c.d. manipolati va additiva dalla Corte Costituzionale, la quale: 1) con sentenza 102/1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria (Cass. 22013/2007) ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo; 2) con la successiva sentenza 120/1986, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 98, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. Ha aggiunto nella (sola) parte motiva che "(non solo i creditori, ma anche) il curatore deve essere noviziato della data dell'udienza...in tempo utile per esercitare il diritto di difesa". Per cui, dal menzionato art. 98, come modificato dal duplice intervento della Consulta si sono ricavati tre distinti precetti,saldamente collegati tra di loro e cioè. A) l'obbligo di comunicazione al creditore opponente del decreto di fissazione dell'udienza; B) la decorrenza da cale comunicazione del termine, ugualmente ivi previsto,per la notifica al curatore del ricorso ed annesso decreto; C) la concessione di un termine dilatorio di almeno 15 giorni tra la comunicazione e la data dell'udienza: tutti parimenti funzionali per la tutela del diritto di difesa della parte attrice in opposizione. Queste disposizioni sono completate dell'art. 98, comma 3, per il quale: "Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata". Si deve aggiungere per completezza che il D.Lgs. n. 5 del 2006 (pacificamente non applicabile alla fattispecie) ha ulteriormente modificato la normativa in questione, dettando, per un verso, una disciplina unitaria per opposizione, impugnazione e revocazione, e per altro verso incrementando la procedirnentalizzazione della fase dell'opposizione nonché stabilendo nell'art. 99 (comma 1) che "Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento"; e nel comma 3 che "Il tribunale fissa l'udienza in Camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi". Il sistema ha subito un ultima modifica con il D.Lgs. n. 167 del 2009, che ha riformulato l'art. 99, commi 3, 4 ed il 5, disponendo:
"Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni".
4. La maggior parte degli studiosi e dei giudici di merito ha considerato quale dato acquisito la perentorietà del termine fissato dal giudice al creditore opponente per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore,nonostante il silenzio della legge in proposito.
E siffatto orientamento è stato recepito da questa Corte nell'unico precedente (sent. 8323/2002) che ha esaminato espressamente la questione,in base alle seguenti considerazioni: a) la specificità del procedimento di opposizione allo stato passivo e della materia sulla quale si inserisce costituisce ragione sufficiente perché restino derogate le disposizioni delle norme processuale- civilistiche, che, in quanto lex generalis, non trovano applicazione al cospetto di una diversa specifica disciplina: in tale ottica ed al fine di assicurare la speditezza del giudizio, la L. fall., art. 98, ha rimesso al giudice la sua concreta determinazione, allo scopo di regolare il procedimento di opposizione allo stato passivo, per il quale la legge fallimentare prevede il sollecito svolgimento; e proprio tale funzione, in relazione alla esigenza della costituzione del contraddittorio, comporta che il termine, concepito in chiave acceleratoria, secondo le caratteristiche del procedimento fallimentare e dei suoi subprocedimenti, in relazione alla esigenza che esso abbia sollecito corso, sia sottratto alla disponibilità delle parti, con l'effetto che il mancato rispetto di esso costituisce inosservanza del decreto del giudice delegato; b) d'altra parte, la prorogabilità anteriormente alla scadenza, costituirebbe un ostacolo alla unitarietà del procedimento, concepita non solo al fine della speditezza del giudizio - in linea con le esigenze della procedura concorsuale - ma soprattutto allo scopo di assicurare il rispetto del principio di concorsualità, previsto per la verificazione dello stato passivo, della quale il giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa e della quale replica le caratteristiche, sia attraverso la concentrazione presso il giudice delegato - organo della verifica delle passività - della istruzione di tutte le opposizioni necessariamente confluenti nell'unico giudizio, sia attraverso l'allargamento alla massa concorsuale delle singole contestazioni dedotte, che da individuali la legge vuole che diventino cumulative, allorché stabilisce che l'udienza che il giudice fissa sia diretta alla comparizione del curatore, oltreché di tutti gli opponenti, che sono dunque parti dell'intero giudizio e non della frazione di esso relativa alla propria contestazione: salva soltanto la possibilità di separazione prevista dall'art. 99, comma 2. Sicché, pur potendo per ciascuno degli opponenti variare il dies a quo del termine per la opposizione, in relazione alla data della comunicazione ricevuta dal curatore - avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 1, di cui alla sentenza 22.4.1986 n. 102 della Corte Cost., - la udienza di comparizione servirà a rendere uniformi i tempi di trattazione e decisione, cui parteciperanno concorsualmente tutti i creditori opponenti; c) a nulla rileva poi, che al termine perentorio facciano espresso riferimento alla L. Fall., artt. 100, 101 e 102 (ubi lex voluit dixit) in quanto detto argomento, trascura la speciale ratio più sopra identificata del procedimento di opposizione a stato passive, della quale non partecipano i procedimenti di impugnazione e di revocazione dei crediti ammessi e di insinuazione tardiva, che, pur essendo idonei a modificare il risultato dello stato passivo verificato, non ne costituiscono una proiezione, tendendo gli stessi ad una sua revisione, ma nel senso di escludere crediti dal passivo e quindi in melius per la massa dei creditori, ed il secondo ad una dilatazione delle passività, ma non attraverso la revisione di provvedimenti giudiziali, che mancano, essendo la insinuazione successiva al decreto di esecutività dello stato passivo e cioè alla chiusura della verifica ordinaria, coincisa con lo scioglimento della adunanza dei creditori. Sicché, se la opposizione riapre la fase della verifica, rispetto alle esclusioni e alle ammissioni con riserva di pretese creditorie, alla presenza di tutti gli opponenti e del curatore, ripristinando il principio di concorsualità, che resterebbe vanificato da una trattazione separata delle opposizioni, la impugnazione e la revocazione dei crediti ammessi non comportano quella riapertura, perché non mirano ad insinuazioni aggiuntive, in danno dei creditori già ammessi al passivo, ma al contrario alla eliminazione di alcune passività; mentre nella fattispecie di cui alla L. Fall., art. 101, non essendo in discussione una precedente verifica e non essendo censurato un provvedimento del giudice delegato, alla cui emanazione abbia contribuito l'adunanza dei creditori, non è invocabile la esigenza della cumulatività. Per cui la perentorietà dei termini prevista da ciascuna di queste norme è frutto soltanto di una scelta del legislatore, pur essa concepita in chiave di speditezza del procedimento, e non di una intrinseca esigenza del sistema; con l'effetto che, ove fosse mancata la sua specificazione, il termine sarebbe rimasto aperto, quanto nelle altre ipotesi, alla possibilità della proroga.
Tale soluzione ha determinato riserve in parte della dottrina che ha evidenziato come soprattutto a seguito delle ricordate decisioni della Corte Costituzionale, la previsione di termini diversi per ciascun creditore per la proposizione dell'opposizione, decorrenti dalla data di pervenimento dell'avviso di deposito, ha reso assai più problematica ed improbabile la trattazione in un unico giudizio delle diverse opposizioni secondo il meccanismo previsto dalla L. fall., art. 99, peraltro già caduto in desuetudine nella prassi giudiziaria;e non è mancato chi ha addebitato alla menzionata pronuncia 8323/2002 di essere del tutto avulsa dal contesto giudiziario in cui la norma vive e nel quale il rapporto regola - eccezione è divenuto esattamente contrario,essendo la regola la trattazione separata dei ricorsi. Mentre altri autori, soprattutto dopo le riforme del 2006-2007, hanno cercato di accentuare il carattere impugnatorio dell'opposizione e di avvicinarlo al processo in materia di controversie di lavoro, anch'esso caratterizzato da esigenze di speditezza e di concentrazione: ove i termini previsti dagli artt. 415 e 435 cod. proc. civ. (appello), e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione hanno sempre avuto, per la giurisprudenza tradizionale, natura ordinatoria e non perentoria, non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o dell'appellato.
I rilievi di questi studiosi, fatti propri dai ricorrenti,sono stati recepiti dall'ordinanza 23939/2008 di questa Corte, che, senza prendere posizione sulla natura del termine in aggetto, ha chiesto sulla questione una pronuncia delle Sezioni Unite: non senza evidenziare il contrasto con il risultato raggiunto da Cass. 8323/2002, ad opera anche dell'indirizzo di questa Corte,per il quale la mancanza o la tardività della notificazione al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, "essendo tale notificazione esclusivamente funzionale all'instaurazione del contraddittorio", resta sanata nel caso ai comparizione del curatore all'udienza e di svolgimento da parte sua dell'attività a cui la notificazione è strumentale. In applicazione del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale nessuna nullità può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (Cass. 9349/2003; 1763/1999; 1860/1999).
5. Le Sezioni Unite ritengono che i suddetti rilievi debbano essere condivisi; e che quindi non possa essere confermato l'indirizzo espresso da Cass. 8323/2002.
Punto di partenza della disamina è necessariamente la disposizione dell'art. 152 cod. proc. civ., comma 3, secondo la quale "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori"; dalla quale la giurisprudenza ha tratto la regola che la norma pone una presunzione di ordinatorietà del termine,e quella conseguente che in assenza di un'esplicita previsione sul punto, il termine non può essere considerato perentorio.
Questa disciplina si manifesta con particolare evidenza proprio nella materia fallimentare ove il legislatore, da un lato nell'ipotesi di opposizione allo stato passivo di cui al menzionato L. Fall., art. 98, ha disposto nel comma 2, che il giudice deve concedere al creditore ricorrente un "termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto", senza alcuna specificazione sulla sua natura. E, dall'altro, nelle successive fattispecie di impugnazione da parte di ciascun creditore, dei crediti già ammessi (art. 100); di ammissione tardiva ai passivo da parte dei creditori (art. 101); e di istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102), ha, invece, qualificato espressamente "perentorio" il termine concesso in ciascuna dal giudice delegato al creditore ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto.
Dottrina e giurisprudenza hanno in realtà costantemente interpretato e corretto la regola enunciata rilevando che dalla disposizione dell'art. 152 cod. proc. civ., non si può desumere che, ove manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi che un termine sia perentorio, dal momento che nulla vieta di verificare se, a prescindere dal dettato di una norma, un termine debba essere rigorosamente osservato, in relazione alle finalità che persegue ed alla funzione che adempie (per tutte, Cass. 177/88). E proprio con riguardo alla costituzione dei creditori ed al termine di 5 giorni prima dell'udienza, al riguardo loro assegnato dalla L. Fall., art. 98, comma 3, si è affermato, sottolineando l'esigenza di celerità e certezza del procedimento di verifica dello stato passivo, che esso ha carattere perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, con la conseguenza che la sua inosservanza, importa la decadenza dall'opposizione (Cass. 5908/95, 5187/77, 1389/77, 3877/76, ecc.). L'inosservanza del termine (perentorio) previsto dalla L. Fall., art. 98, comma 3, comporta l'abbandono dell'opposizione (così testualmente la norma) e, quindi, l'estinzione del giudizio; per cui tanto nell'ipotesi di tardiva costituzione, quanto in quella di mancata costituzione, è stata costantemente dichiarata la decadenza dell'opponente dall'azione, non potendo ritenersi sanabile il mancato rispetto di un termine definitivamente decorso.
Ora, eguale esigenza di certezza e di celerità del procedimento è stata dedotta rispetto al termine del comma 2 concesso dal giudice delegato,soprattutto in funzione della prospettiva posta dall'art. 99 di consentire l'unitaria trattazione delle opposizioni avanti al giudice delegato e nel medesimo processo. Sennonché se tale prospettiva poteva essere attribuita alla formulazione originaria della norma, la stessa non è più realizzabile dopo il duplice intervento, avanti ricordato della Corte Costituzionale, la quale: A) con la sentenza 102/1986 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il menzionato art. 98, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo:
perciò sostanzialmente riscrivendone il contenuto nel senso che il termine per le opposizioni allo stato passivo non decorre più dal suo deposito in cancelleria, ma per ciascun creditore dalla data di ricezione suddetta; B) con la successiva sentenza 120/1986 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 98, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore: perciò attribuendo a detto creditore il diritto a ricevere la comunicazione in questione nel termine indicato. E più non consentendo l'unitaria trattazione delle opposizioni davanti al giudice delegato e neppure nello stesso processo,attese le diverse date di decorrenza per ciascun creditore escluso o ammesso con riserva: soprattutto se si considera l'onere, posto in rilievo da Cass. 22013/2007 a carico del curatore ed al fine di far decorrere il primo termine per il deposito del ricorso di comunicare con le raccomandate di cui si è detto non soltanto l'esito delle domande di insinuazione, ma anche l'avvenuto deposito dello stato passivo del fallimento in cancelleria, che il creditore insinuato non è tenuto a conoscerete a verificare. D'altra parte si tratta di esigenze ineludibili, che non possono essere posposte a quella di celerità ed unitarietà del giudizio di opposizione, avendo la Consulta avvertito in entrambe le pronunce che il diritto di difesa esige assoluta osservanza anche nei procedimenti speciali, ove pure l'aspirazione all'economia, speditezza e coerenza di giudizio - soddisfatta dall'unità del processo - resta comunque subordinata alla necessità di assicurare una più puntuale ed adeguata tutela ai diritti dei creditori del fallito; e sviluppato in tutte le direzioni il principio di fondo,in passato già enunciato per le fasi prefallimentare (Corte Cost. 141 e 142/1970) e postfallimentare (Corte Cost. 151/1980) secondo cui l'esercizio del loro diritto di difesa, così come di ogni altro interessato,non può prescindere dall'effettiva conoscenza da parte di ciascuno di essi, dei provvedimenti resi nell'ambito del procedimento concorsuale. È del resto significativo che le riforme di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007, hanno recepito i precetti dettati dalla Corte Costituzionale, disponendo nel nuovo art. 99 che il decreto di fissazione dell'udienza (da tenersi entro 60 giorni dal ricorso) va notificato a cura del ricorrente al curatore ed all'eventuale contro interessato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto (ed almeno trenta giorni prima della data dell'udienza), omettendo la previsione programmatica della trattazione unitaria di tutte le opposizioni allo stato passivo; ed ancora una volta non contenendo una espressa indicazione sulla qualità - perentoria o ordinatoria - del termine di notifica (perfino per le impugnazioni dei crediti ammessi o per le istanze di revocazione per cui il legislatore del 1942 aveva invece optato esplicitamente, come si è detto, per la sua natura perentoria). Sicché la natura ordinatoria del termine in questione, dopo le menzionate decisioni della Corte Costituzionale, non influisce sulla unitarietà del giudizio di opposizione ne' sulla sua celebrazione cumulativa, potendo ormai essere conseguita dal giudice di merito, di volta in volta e per quanto possibile, soltanto avvalendosi dell'esercizio del potere di riunione di cui all'art. 274 cod. proc. civ., o di quello di differimento di cui all'art. 82 disp. att. cod. proc. civ..
6. Questo risultato non è dissonante con il recente arresto di queste Sezioni Unite, che (sent. 20604/2008), chiamate a riesaminare la questione della natura ordinatoria o perentoria del termine di cui all'art. 435 cod. proc. civ., per decenni qualificato ordinatorio, concesso dal giudice del lavoro all'appellante per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, sono pervenute a conclusione opposta, ribadita da altre decisioni conformi (Cass. 29870/2008;
1721/2009): Che cioè anche nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta. Ciò in quanto non è consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ..
La Corte, infatti, preso atto della "mancata tenuta" dello indirizzo tradizionale rispetto ai precetti emergenti dalla novella dell'art. 111 Cost., comma 2, ha rilevato che nel processo del lavoro (così come in quelli a struttura ed, bifasica, come l'opposizione a decreto ingiuntivo) si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, produttiva di soli effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius;
cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è ipotizzatile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente: non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale; e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata. Con la conseguenza che il ricorso dell'appellante o dell'opponente anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla mancanza o inesistenza degli atti successivi, e che a tale situazione non possono offrire alcuna copertura giuridica la costituzione e l'acquiescienza della controparte, data l'impossibilità concettuale prima ancora che giuridica, di sanare, rinnovare o rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto); e di ritenere, d'altra parte, raggiunto lo scopo cui la notifica dei due atti risulta preordinata. Tutt'altra situazione si verifica nella opposizione allo stato passivo del fallimento, in cui secondo la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di legittimità, la notificazione del ricorso non può inquadrarsi in una fattispecie complessa, comprensiva dell'iter non scindibile deposito-notifica, essendo esclusivamente funzionale all'instaurazione del contradditorio; ed il termine concesso dal giudice per notificare il ricorso-decreto ha pur esso una finalità comune con i giudizi ordinarcene consiste nella instaurazione del contraddittorio tra le parti; è perciò diverso ed autonomamente rilevante rispetto al termine imposto per la iscrizione a ruolo,ovvero per il perfezionarsi dell'impugnazione (nelle controversie di lavoro) - le cui funzioni non sono dunque identificabili con quella cui è preordinata la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; ed è infine sanabile secondo la giurisprudenza di questa Corte, tutte le volte in cui il curatore compare all'udienza e vi svolge proprio quell'attività che la notifica del ricorso era preordinata a consentire (Cass. 9349/2003;
1763/1999).
Si è giustamente osservato come la conclusione opposta, dovendo necessariamente pervenire per il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ., a negare qualsiasi rilevanza alla costituzione del curatore ove il ricorso gli sia stato notificato dopo la scadenza del termine asseritamente perentorio, non soltanto appare eccessivamente rigorosa, ma diviene del tutto sproporzionata rispetto allo scopo comunque assegnato dalla legge al termine suddetto; e neppure idonea a risolvere la preoccupazione manifestata dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza 120/1986 "che (non solo i creditori ma anche) il curatore deve essere notiziato della data della udienza", e che "non par dubbio che questi debba essere notiziato di tale data in tempo utile per esercitare il diritto di difesa": posto che anche in conseguenza di un termine perentorio per la notifica, resterebbe il rischio che quest'ultimo possa essere eccessivamente breve. O comunque che al curatore stesso venga lasciato un tempo insufficiente tra la notificazione suddetta e l'udienza fissata dal giudice delegato. Per cui in definitiva il termine interno per la notifica, dotato di tale qualifica non concorre agli adempimenti funzionali al promuovimento del contraddittorio; e neppure si presta a contribuire alla risoluzione delle esigenze di difesa del curatore richiamate dalla Consultale quali continuano a dipendere strettamente (ed esclusivamente) dall'organizzazione dello spazio temporale minimo lasciato all'organo concorsuale per la propria costituzione. 7. Assorbito, pertanto, il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata che non ha osservato questi principi va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione esaminerà l'opposizione dei ricorrenti attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del GD, di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, dopo le parziali declaratorie di incostituzionalità pronunciate dalle sentenze 102 del 1986, nonché 120 del 1986 della Corte Costituzionale, ha natura ordinatoria, anche perché rivolto a consentire la costituzione del curatore; con la conseguenza che la sua inosservanza resta sanata ove alla nuova udienza fissata dal G.D., il curatore sia comparso e vi abbia svolta l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale". E provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009