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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25200 - pubb. 28/04/2021.

La richiesta di sospensione dei contratti finanziari derivati non può essere motivata con esclusivo riferimento al fattore di rischio


Tribunale di Campobasso, 07 Maggio 2020. .

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti pendenti – Strumenti finanziari derivati – Onere di allegazione – Fattispecie


L’autorizzazione alla sospensione, ai sensi dell’art. 169-bis l.f., dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non può fondarsi sulla mera valorizzazione del profilo di “rischiosità”, connaturato all’operazione economica in sé considerata, ma presuppone una specifica allegazione delle ragioni che giustificano la richiesta di sospensione, così da consentire la verifica della funzionalità della sospensione al piano concordatario e, soprattutto, al miglior soddisfacimento dei creditori; in difetto di tale allegazione, la richiesta di autorizzazione alla sospensione va rigettata.

[Nel caso di specie, la società istante non aveva chiaramente evidenziato le ragioni di non convenienza o di non compatibilità dei contratti derivati con il redigendo piano né le conseguenze negative che la prosecuzione degli stessi avrebbero potuto causare al patrimonio del debitore, limitandosi ad evidenziare il rischio che “alla scadenza, in presenza di un valore mark to market negativo ne dovrebbe derivare il pagamento in prededuzione che potrebbe, tuttavia, dar luogo ad alcune problematiche, soprattutto in relazione al valore negativo da indicare sulla domanda definitiva”, ovverosia riconducendo la richiesta all’elevato fattore di rischio fisiologicamente connesso a tale tipologia contrattuale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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