Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25199 - pubb. 27/04/2021

Responsabilità degli amministratori: criterio della differenza dei netti patrimoniali e onere della prova in caso di violazione del divieto di nuove operazioni

Tribunale Napoli, 08 Marzo 2021. Pres. Raffone. Est. Del Bene.


Tribunale delle Imprese – Responsabilità degli amministratori – Violazione del divieto di nuove operazioni – Quantificazione del danno



La normativa in tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, pur non richiamando espressamente le più articolate norme dettate per la società per azioni (artt. 2381 e 2392 e ss. c.c.), ne riproduce in sostanza il contenuto, seppure con formula più sintetica.

Il “criterio della differenza dei netti patrimoniali”, attualmente positivizzato dall’art. 2486, c.c., consente di accertare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione del patrimonio della società, sebbene anch’esso sconti alcuni automatismi presuntivi che sono propri dell’altro criterio differenziale di valutazione del danno (differenza tra attivo e passivo fallimentare) in quanto non tutte le perdite riscontrate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento possono essere riferite alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte verificarsi comunque in pendenza della liquidazione o del fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali.

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta automaticamente la cessazione di qualsiasi attività da parte della società, attesa la necessità di dar corso ai contratti in essere per evitare di esporre la società ad azioni risarcitorie da parte dei committenti o delle controparti in genere.

Pertanto, in tale ottica, non essendo in contrasto con il divieto di compiere atti non meramente conservativi le operazioni che costituiscono adempimento di obblighi pregressi, il curatore fallimentare che intende far valere la responsabilità ex art. 2486, 1° comma, c.c. deve individuare e provare le operazioni imprenditoriali che siano state connotate dall’assunzione di un nuovo rischio economico-commerciale e che siano state compiute al di fuori di una logica meramente conservativa. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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