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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25153 - pubb. 09/03/2021.

Anticipazione bancaria con cessione di credito: per essere opponibile al concordato occorre la notifica al debitore ceduto


Tribunale di Brescia, 02 Marzo 2021. Est. Baldissera.

Concordato preventivo – Anticipazione bancaria con cessione di credito – Notifica al debitore in data anteriore alla domanda – Necessità

Concordato preventivo – Anticipazione bancaria con cessione di credito anteriore alla domanda di concordato – Opponibilità alla procedura concordataria – Osservanza delle formalità ex art. 2914 primo comma numero 2) c.c. – Necessità – Inderogabilità


Nel caso di anticipazione bancaria con cessione del credito, configurata come cessione in garanzia, il trasferimento immediato inter partes del diritto dal cliente alla banca legittima quest’ultima a ricevere il pagamento del debitore, a condizione però che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, o da questi accettata, anteriormente al deposito della domanda di concordato presso il Registro delle Imprese; a tale conclusione si perviene sulla base del combinato disposto degli art. 169 e 45 l.f., il quale prescrive il compimento delle formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti compiuti in data anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo.

L’anticipazione bancaria con cessione del credito, in virtù dell’espresso richiamo dell’art. 169 L. fall. all’art. 45 L. fall. postula, ai fini dell’opponibilità ai terzi, il compimento, anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato, della formalità di cui all’art. 2914, comma 2, n. 2) c.c., ossia la notifica della cessione medesima al debitore ceduto o la sua accettazione da parte di quest’ultimo con atto avente data certa antecedente la pubblicazione anzidetta. Tale regime di opponibilità è inderogabile in quanto posto a presidio dei terzi e della par condicio creditorum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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