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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25135 - pubb. 25/03/2021.

Concordato preventivo e scioglimento ex art. 169-bis l.f. di contratto di locazione pendente avente ad oggetto immobile sito in altro Stato UE


Tribunale di Mantova, 23 Marzo 2021. Pres., est. Gibelli.

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Contratti aventi ad oggetto il godimento di beni immobili siti in altro paese dell’Unione Europea – Disciplina


Peraltro, per quanto attiene ai contratti relativi a beni immobili, l’art. 11 del regolamento 848/2015 - che ha riscritto il Regolamento CE 1346 del 29 maggio 2000 disciplinando le procedure di insolvenza transfrontaliere - dispone testualmente: “ 1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato. 2. Il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove: a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l’approvazione del giudice che apre la procedura d’insolvenza, e b) non siano state aperte procedure d’insolvenza in quello Stato membro.”.

Quanto ai contratti relativi a beni immobili, si è quindi introdotta una deroga alla (regola della) applicabilità della legge dello Stato di apertura, quale legge regolatrice degli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte, in favore della legge dello Stato ove l’immobile è situato, prevedendosi peraltro il ritorno alla regola dell’applicabilità della legge dello Stato di apertura nel caso in cui “a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l’approvazione del giudice che apre la procedura d’insolvenza, e b) non siano state aperte procedure d’insolvenza in quello Stato membro.”.

[Nel caso di specie, il Giudice, verificata la condizione di reciprocità con lo Stato francese, dove il Codice commerciale, all’art. L622-13 prevede la facoltà di scioglimento dei contratti, ha autorizzato la sospensione del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Francia, in quanto non funzionale alla realizzazione del piano concordatario e la cui prosecuzione avrebbe comportato oneri a carico della procedura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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