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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25132 - pubb. 14/04/2021.

Esecuzione forzata e cessione del credito ipotecario successiva alla vendita: non serve l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 c.c.


Cassazione civile, sez. III, 26 Febbraio 2021. Pres. Vivaldi. Est. Porreca.

Esecuzione immobiliare - Distribuzione della somma ricavata - Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione - Ragioni


Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa. (massima ufficiale)

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