Effetti della opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno
Cassazione civile, sez. III, 22 Febbraio 2021, n. 4653. Pres. Armano. Est. Iannello.
Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio
L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (massima ufficiale)