ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24986 - pubb. 12/03/2021.

Fallimento e pignoramento presso terzi: il pagamento del debitore è inefficace ed art. 44 l.f.


Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2020, n. 10867. Pres. Didone. Est. Paola Vella.

Fallimento - “Debitor debitoris” - Pagamento - Effetti


In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia. (massima ufficiale)

Il testo integrale